Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1334 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11642/2019 R.G. proposto da:

INTRUM ITALY S.P.A., nella qualità di rappresentante di PENELOPE SPV S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Denza 3, presso lo studio dell’avvocato Angelo Martucci, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Caroli Casavola;

– ricorrente –

contro

CACI LIFE DAC (già CACI LIFE LTD.) e CACI NON-LIFE DAC (già CACI NON LIFE LTD.), elettivamente domiciliate in Roma, via San Nicola da Tolentino 67, presso lo studio degli avvocati Enrico Attanasio, e Stefano Parlatore, che le rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

e contro

T.G., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 415/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9/12/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

– T.G. e F.A. proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, contestando il diritto di Italfondiario S.p.A., nella qualità di procuratrice di Banco di Napoli S.p.A., di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta di titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario;

– per quanto qui ancora rileva, il Tribunale di Taranto decideva la controversia – nella quale erano state coinvolte anche le compagnie che avevano assicurato il finanziamento – e dichiarava la nullità del precetto e del titolo esecutivo per indeterminabilità del credito e mancato assolvimento dell’onere della prova circa la sua entità;

– la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 415 del 18/10/2018, respingeva l’appello principale di Italfondiario e quello incidentale di T. e F. (i quali avevano avanzato domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi), mentre riformava la decisione di primo grado affermando che nessun ulteriore importo, oltre a quello individuato e già corrisposto, era dovuto dalle compagnie assicuratrici appellanti in relazione alla polizza assicurativa;

– avverso la suddetta sentenza Intrum Italy, nella dichiarata qualità di rappresentante di Penelope SPV S.r.l., cessionaria del credito vantato da Banco di Napoli S.p.A. e rappresentata nei gradi di merito da Italfondiario, proponeva ricorso per cassazione (affidato a quattro motivi), al quale resistevano con un unico controricorso CACI Life DAC (già CACI Life Ltd.) e CACI Non-Life DAC (già CACI Non Life Ltd.); le predette parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.; non svolgevano difese, invece, gli intimati T. e F..

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è inammissibile: non sono state depositate e non sono rinvenibili nel fascicolo né la procura rilasciata da Penelope SPV ad Intrum Italy per la rappresentanza in questo giudizio, né la procura notarile conferita dal legale rappresentante di Intrum Italy ( U.K.M.) alla Dott.ssa Fi.Ma., la quale ha sottoscritto il mandato al difensore;

– in ordine alla legittimazione di Intrum Italy a promuovere il giudizio di legittimità in nome e per conto di Penelope SPV, si rileva che “il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 64316301);

– quanto al potere di conferire il mandato difensivo all’avvocato Francesco Caroli – Casavola esercitato dalla Dott.ssa Fi.Ma. (che, peraltro, pare aver sottoscritto la procura per conto di Penelope SPV e non per la Intrum Italy, formale ricorrente), come già statuito da questa Corte, “qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207-01);

– le spese del giudizio di legittimità – liquidate a favore delle controricorrenti (che hanno resistito con un unico controricorso) nella misura indicata nel dispositivo, secondo i parametri normativi – sono poste a carico della soccombente Intrum Italy;

– va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte;

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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