LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7996-2020 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 827/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 05/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 5/11/19 il tribunale di Tivoli ha accertato il possesso da parte dell’assistito in epigrafe delle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione, mentre ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’accertamento tecnico preventivo (ATP) che aveva escluso lo stato di handicap grave ed il bisogno di accompagnamento – in ragione dell’assenza di critiche specifiche alle risultanze dell’accertamento. Ha quindi condannato l’assistito al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per due motivi, cui resiste con controricorso l’INPS.
Con il primo motivo si lamenta che le spese sono state poste a carico di parte vittoriosa in relazione all’ATP, senza valutare complessivamente l’esito del giudizio, comprensivo della fase di atp e dell’opposizione.
Il motivo è manifestamente fondato.
Come già precisato da questa Corte (Sez. VI-L, n. 7889/2019), occorre muovere dal rilievo che in presenza di contestazioni di una o di entrambe le parti – alle conclusioni depositate dal consulente manca nell’accertamento tecnico preventivo un provvedimento del giudice di definizione della fase e di disciplina del carico delle spese. Fallita la finalità conciliativa, la attività svolta viene unicamente a realizzare la condizione di procedibilità del ricorso introduttivo del giudizio: si riespande la cognizione del giudice, che renderà, all’esito, l’unico provvedimento di accertamento definitivo della pretesa azionata.
Il tribunale, dunque, con la sentenza che chiude la opposizione deve pronunciarsi sulla prestazione riconosciuta in ATP e, nel caso di rigetto dell’opposizione, deve pronunciare sulla domanda accertando la sussistenza delle condizioni della prestazione riscontrata dall’ATP e confermata nel seguito, riconoscendo il diritto azionato, mentre non può limitarsi al rigetto della opposizione.
Dal contenuto ampio del giudizio, come ora ricostruito, deriva la valutazione della responsabilità delle spese di lite non limitata alla fase dell’opposizione, ma determinata in relazione all’esito dell’intero giudizio.
Il secondo motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese, resta assorbito.
La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice del medesimo tribunale per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice del medesimo tribunale per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022