LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9831-2020 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FIRENZE, 32, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNAMARIA TROPIANO;
– ricorrente –
contro
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MASSA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 115/2020 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 06/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 6/2/20 il tribunale di Locri ha accertato negativamente il possesso da parte dell’assistita in epigrafe delle condizioni sanitarie di handicap grave e del bisogno di accompagnamento, ed ha condannato alle spese la ricorrente in quanto la dichiarazione reddituale non era stata sottoscritta personalmente.
Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per un motivo, cui resiste l’INPS con controricorso.
Il motivo, con il quale si deduce che la dichiarazione reddituale era stata resa su foglio separato allegato alla nota di iscrizione a ruolo e richiamato nelle conclusioni del ricorso per l’accertamento tecnico preventivo (ATP), è manifestamente fondato.
Questa Corte ha infatti già ritenuto Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16284 del 26/07/2011, Rv. 618695 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16616 del 25/06/2018, Rv. 649629 – 02) che, in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 convertito nella L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in parte qua.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando le spese del giudizio di merito irripetibili.
Spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese e, decidendo nel merito, dichiara le spese del giudizio di merito irripetibili.
Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022