LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34158-2019 proposto da:
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
F.G., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, *****, ENTE PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALE LAUREATI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1816/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’08/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’Appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha dichiarato F.G., perito industriale in pensione dal 2001, non tenuto a versare i contributi alla gestione separata al competente ente previdenziale (EPPI) per i redditi libero professionali relativi all’anno 2006;
la Corte territoriale ha affermato che sulla base del combinato disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 11 e 12 conv. il L. n. 111 del 2011 non sussistono i presupposti per l’iscrizione d’ufficio del F. alla gestione separata INPS essendo quest’ultimo già assoggettato all’iscrizione al competente ente previdenziale EPPI a cui versa regolarmente i relativi contributi;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
F.G. è rimasto intimato;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps deduce “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 2003”; contesta la ritenuta insussistenza dell’obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata INPS in capo a F.G. poiché lo stesso, in pensione già dal 2001, per l’anno in relazione al quale sono stati richiesti i contributi non era iscritto a nessuna assicurazione sociale obbligatoria;
il motivo merita accoglimento;
la fattispecie in esame è governata dal principio di diritto secondo il quale gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente ratione temporis, nel caso de quo costituita dalla L. n. 576 del 1980 (art. 22), antecedente l’introduzione dell’automatismo dell’iscrizione – l’obbligo d’iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. (cfr., sul tema, Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 7485 del 2020);
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio, deve darsi atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022