Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1352 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11888-2020 proposto da:

S.O.S. CAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI TOGNONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 942/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

CHE:

1.La soc. Sos Car srl (già A. & G. srl) impugnava l’avviso, notificato in data 27/2/2018, con il quale l’Agenzia dell’Entrate accertava elementi positivi di reddito non dichiarati e costi non deducibili, recuperando le maggiori imposte Ires Irap ed Iva per l’anno di imposta 2015.

2 La commissione Tributaria Provinciale di La Spezia rigettava il ricorso.

3 Sull’impugnazione della dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello ritenendo l’avviso di accertamento validamente e sufficientemente motivato mediante il rinvio alle risultanze e alle conclusioni del processo verbale della Guardia di Finanza.

4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con un unico motivo denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 32, 33 e 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR erroneamente ritenuto valido l’atto di accertamento nonostante sia stato formato come una pedissequa ripetizione del PVC che lo abbia preceduto in difetto di qualsivoglia attività accertativa ed istruttoria da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “In tema di avviso di accertamento, la motivazione “per relationem” con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio”. (cfr. Cass. nr 19381/2020, 32957/2018, 30562/2017 e 29002/2017).

2.2 La CTR si è uniformata a tali principi ritenendo correttamente emesso e motivato l’atto impositivo che recepisce gli accertamenti e le conclusioni del pvc della Guardia di Finanza.

3 Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovute.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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