Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1353 del 18/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16639-2020 proposto da:

O.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé

medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7650/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1.L’avv. O.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato in data 24/5/2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento dell’imposta dovuta la registrazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva annullato il decreto ingiuntivo condannando il contribuente al risarcimento dei danni per responsabilità professionale.

2.La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello rilevando che correttamente era stata tassata la sentenza di condanna a prescindere dall’origine della causa e dalle parti processuali.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo O.A. denuncia nullità della sentenza o del procedimento perché in violazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio coobbligati al pagamento dell’imposta.

2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 132 del 1986, art. 8, lett. e) della Tariffa Parte Prima, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver la CTR scorrettamente determinato in misura proporzionale l’imposta per la sentenza di annullamento del decreto ingiuntivo non applicando la tassazione in misura fissa.

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 Secondo la costante giurisprudenza di questo Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di registro grava sulle parti contraenti in solido, sicché deve essere esclusa la sussistenza tra le stesse, sul piano processuale, di un litisconsorzio necessario (cfr. Cass. n. 16917/2007, 14305 /2009, 24063/2011, 1698/2018 e 29643/2019).

3.1 n secondo motivo è anch’esso infondato.

3.1. Il D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 37 stabilisce che “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione”.

3.2 L’art. 8 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta ad imposta di registro gli atti dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, un giudizio, prevedendo, in una articolata casistica, fattispecie in cui l’imposta è dovuta in misura fissa ed altre in cui è dovuta in misura proporzionale. Ai sensi della lett. b) sono soggetti ad un’imposta proporzionale del 3% quelli “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”; recita poi la nota II allo stesso articolo”.

3.3 Orbene è pacifico che con sentenza n. 670/2016 la Corte di Appello di Napoli, annullando il decreto ingiuntivo, aveva condannato il contribuente al risarcimento del danno a titolo di responsabilità professionale.

3.4 Si tratta quindi di una statuizione di condanna che sconta l’imposta proporzionale, come correttamente affermato dalla CTR, a nulla rilevando né le sottese questioni giuridiche né la circostanza che la Corte distrettuale ha dovuto preliminarmente annullare il decreto ingiuntivo, ottenuto dal legale nei confronti dei clienti danneggiati per il pagamento delle spese professionali, che era stato confermato dall’appellata sentenza del Tribunale di Napoli.

3.5 A tale proposito è fin troppo nota la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass.4103/200715026/05; Cass. 5074/99; Cass. 3984/03; Cass. 1657/04).

3.6 Quanto alla circostanza, esposta dal ricorrente, secondo dopo la sentenza di condanna i soggetti danneggiati hanno limitato la propria pretesa raggiungendo un accordo transattivo, si osserva che trattasi di evenienza successiva alla registrazione della sentenza di cui si tratta e, perciò, irrilevante in questa causa.

4 Ne consegue il rigetto del ricorso.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472