Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1356 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16973-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO TROMBELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1803/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 16/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.L.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di indagini bancarie effettuate sui conti correnti del contribuente rideterminava le maggiori imposte dirette per l’anno di imposta 2011.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando l’avviso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria Regionale della Toscana rilevando, in conformità con quanto argomentato dal giudice di prime cure, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, rigettava l’appello.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Si è costituito il contribuente depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria telematica e art. 380 c.p.c., n. 5.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e D.P.R. cit., art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che l’impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto l’obbligatorietà per il recupero delle imposte non armonizzate del contraddittorio endoprocedimentale anche per le verifiche “a tavolino” così denominate perché effettuate sulla base di notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi o da controlli incrociati o sulla base di informazioni fornite dallo stesso contribuente.

2. Va precisato che dalla lettura della motivazione emerge in modo inequivoco che la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, così come di quella di primo grado, si fonda esclusivamente sulla asserita violazione da parte dell’Ufficio delle regole del contraddittorio endoprocedimentale nei confronti del contribuente, anche nella qualità di procuratore speciale della ditta individuale, ragion per cui sugli altri motivi di doglianza che investono il merito della pretesa tributaria del contribuente non si è affatto formato il giudicato.

2. Vanno, inoltre, disattese le altre preliminari eccezioni contenute nel controricorso di mancanza di specificità del ricorso per genericità e difetto di autosufficienza avendo la ricorrente adeguatamente ricostruito la vicenda processuale e sufficientemente spiegato le ragioni poste a sostegno delle critiche all’impugnata sentenza; inoltre risultano indicati gli atti funzionali al motivo di ricorso di violazione di legge.

3 Venendo alla trattazione ricorso, il motivo è fondato.

3.1 E’ pacifico che, nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento, avente ad oggetto Irpef, c.d. a tavolino, esaminando nei propri uffici la documentazione consegnata dal rappresentante della società e, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale. Risulta inoltre non contestata la circostanza del rispetto del termine dilatorio di gg 60 dalla comunicazione del pvc avvenuto nel 2014 alla notifica dell’atto impositivo eseguita nel 2016.

3.2 Secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di tributi non armonizzati “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto” (Cass. S.U. n. 24823/2015Cass. 2192/2018, 6219/2018).

3.3 Si e’, inoltre, precisato (Cass. S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione fiscale; che deve essere attivato esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali ciò per la peculiarità di tali verifiche, caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarità che giustifica quale controbilanciamento, il contraddittorio. Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.

3.4 Contrariamente a quanto affermato dall’impugnata sentenza, trattandosi di un indagini a tavolino, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio relativamente all’accertamento avente ad oggetto le imposte dirette.

4 Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Toscana in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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