LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4300-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
ARTISSE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ezechiele Giuseppe Nimis, rappresentata e difesa, per procura speciale a mergine del controricorso, dall’avv. Carlo CAFORIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Laura Mantegazza, n. 24, presso lo studio legale dell’avv. Marco GARDIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1968/24/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi d’impresa emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Adisse s.r.l. con riferimento all’anno di imposta 2006, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello erariale e confermava l’annullamento dell’atto impositivo sul rilievo che nella specie, pur non sussistendo l’obbligo di redigere e consegnare alla società contribuente il processo verbale di constatazione delle operazioni svolte, nondimeno tale omissione aveva comportato la violazione del diritto del contribuente di usufruire del termine dilatorio di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso e memoria;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Il motivo di ricorso, con cui la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, è fondato e va accolto.
2. Nella specie, in cui è pacifico tra le parti che quello operato dall’amministrazione finanziaria è stato un accertamento condotto a tavolino, ovvero senza accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove la società contribuente esercita l’attività imprenditoriale, non solo non era prevista la redazione e consegna di un processo verbale di constatazione, come correttamente affermato dalla CTR, ma neppure gravava sull’amministrazione finanziaria l’onere di rispettare il c.d. termine dilatorio. Invero, “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente” (Cass. n. 24793 del 2020).
3. Si è però precisato che “in tema di accertamento, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti c.d. a tavolino, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo”, (Cass. 29.10.2018, n. 27240).
4. A tal riguardo, occorre evidenziare che la società contribuente non ha dedotto di avere indicato, in sede di merito, alcuna specifica questione che avrebbe potuto proporre ove il termine dilatorio gli fosse stato interamente riconosciuto. A ciò aggiungasi che per espressa ammissione della società controricorrente (vedasi pag. 3 del controricorso) ancor prima dell’emissione dell’avviso di accertamento impugnato la stessa era stata destinataria di un invito a comparire ed aveva partecipato a diversi incontri con l’amministrazione finanziaria, instaurando in tal modo un ripetuto contraddittorio con l’Agenzia delle entrate prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
5. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022