Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1359 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11718-2020 R.G. proposto da:

G.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe CASCINA, presso il cui studio legale, sito in Palermo, alla via Francesco Padovani, n. 20, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5567/12/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggiori reddito d’impresa emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di G.F. a seguito del disconoscimento dei costi per sponsorizzazioni dal predetto contribuente sostenuti nell’anno di imposta 2007 in favore della Polisportiva Campobello, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello erariale ritenendo che il contribuente non aveva dimostrato l’inerenza di dette spese alla specifica attività d’impresa;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni della controricorrente di inammissibilità del ricorso che è autosufficiente, in quanto il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, non essendo peraltro necessaria, diversamente da quanto sostiene la difesa erariale, la trascrizione del provvedimento impugnato che è depositato in giudizio a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere necessaria la prova dell’inerenza della spesa per sponsorizzazione.

3. Il motivo è manifestamente fondato. Invero la tesi sostenuta dai giudici di appello confligge con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, applicabile al caso in esame, ha introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie la ricorrente) – quindi, non a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro (in tal senso cfr. Cass. n. 17196 del 2019, in motivazione) -, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 2017) “senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori” (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018), quale, appunto, l’inerenza della spesa.

4. Non essendo contestata la ricorrenza sub specie delle predette condizioni, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

5. Il secondo motivo, incentrato sulla mancanza di prova della notifica al contribuente del questionario con richiesta di chiarimenti e di documenti, in violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, resta assorbito.

6. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue, come sopra detto, la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, di accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

7. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della controricorrente rimasta soccombente mentre vanno compensate quelle di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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