Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1361 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35534-2019 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA, 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CESARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2146/2019 della CORTE BARI, depositata il 28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 28/10/2019 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, constatato il superamento da parte dell’Avv. D.S.G. della soglia reddituale di 5.000 Euro prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 54 bis, ai fini dell’esenzione dell’obbligo di iscrizione nella gestione separata, riteneva corretta l’iscrizione del professionista alla gestione separata INPS, in applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, in combinato con il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, e dovuti i contributi previdenziali conseguenti per l’anno 2009. La corte territoriale respingeva l’eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi, decorrendo la prescrizione dal momento della scadenza del termine di pagamento del contributo, e quindi dal 6/7/10, in base al D.P.C.M. 10 giugno 2010, ed essendo stato notificato dall’INPS avviso bonario in data *****.

Avverso tale sentenza ricorre l’avv. D.S. per due motivi, illustrati da memoria. L’INPS ha depositato delega.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, e della L. n. 111 del 2011, art. 18, lamentandosi l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione separata INPS.

Il motivo è manifestamente infondato: questa Corte ha infatti già affermato (Sez. L -, Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 – 01, ed altre successive conformi) che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., per aver trascurato l’avvenuta prescrizione in data 16/6/2015 del credito contributivo, dal momento che il contributo avrebbe dovuto essere versato il 16/6/2010 ed ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 3.

Anche tale motivo è manifestamente infondato, essendosi precisato (Sez. L, Sentenza n. 10273 del 19/04/2021, Rv. 661100 – 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.

Nulla per spese, non avendo svolto l’INPS attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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