LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7654-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MASSA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI;
– ricorrente –
contro
T.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 242/2019 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 23/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23.9.19, la corte d’appello dell’Aquila ha accertato, sulla base delle conclusioni di consulenza tecnica, il possesso da parte dell’assistita in epigrafe della totale inabilità a decorrere dalla data della perizia e condannato l’INPS al pagamento delle relative prestazioni pensionistiche.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per due motivi, mentre l’assistita è rimasta intimata.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., e della L. n. 222 del 1984, art. 4, in relazione all’art. 445 bis c.p.c., in ragione di pronuncia di condanna all’esito di ricorso in opposizione ad accertamento tecnico preventivo, senza previo accertamento dei requisiti economici della prestazione richiesta.
Il motivo è manifestamente fondato, in quanto il tribunale -all’esito del giudizio di opposizione ad ATP dell’invalidità- ha condannato al pagamento della prestazione senza accertare i requisiti economici della prestazione richiesta.
Questa Corte ha già precisato (Sez. L -, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Rv. 658546 – 01; Sez. L -, Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Rv. 653198 – 01, eez. L -, Sentenza n. 27010 del 24/10/2018, Rv. 651249 – 01) che, in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
Il motivo va quindi accolto.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale l’INPS lamenta il mancato accertamento dei requisiti reddituali per fruire della prestazione in questione, resta assorbito.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti (attesa la separazione tra la fase di accertamento del requisito sanitario e quella relativa agli altri requisiti), la causa può essere decisa nel merito.
La sentenza impugnata deve essere dunque cassata limitatamente al capo contenente condanna al pagamento della prestazione e con conferma del capo contenente l’accertamento delle condizioni di invalidità con la decorrenza ivi indicata e del capo relativo alle spese di lite e di c.t.u.
Spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo contenente condanna al pagamento della prestazione e conferma il capo contenente l’accertamento delle condizioni di invalidità con la decorrenza ivi indicata ed il capo relativo alle spese di lite e di c.t.u.
Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 A ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022