Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1364 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24842-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, N. 29, presso lo studio dell’avvocato INPS AVVOCATURA CENTRALE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

M.G., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA PACIULLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Salerno, a conferma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha annullato l’avviso di addebito per Euro 3.358,00 emesso dall’Inps a titolo di contributi, asseritamente dovuti da M.G., avvocato iscritto all’Albo professionale ma non alla Cassa Forense, alla gestione separata per i redditi professionali conseguiti nel 2009;

la Corte territoriale ha accertato il mancato raggiungimento della soglia reddituale prevista per i lavoratori occasionali dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, e ha dichiarato illegittima l’iscrizione d’ufficio alla predetta gestione; ha altresì accertato che non era stata raggiunta in giudizio la prova, posta a carico dell’Istituto, dell’abitualità nello svolgimento dell’attività libero professionale in capo all’appellata;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; M.G. ha depositato controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps deduce “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3, anche con riferimento all’art. 2697 c.c.”; contesta la ritenuta insussistenza dell’obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo a M.G. in ragione della presunta occasionalità dell’esercizio professionale sì come dedotta dall’ammontare del reddito prodotto per l’anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell’imposizione contributiva;

il motivo è infondato;

si richiama in proposito il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui “In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000 D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44, comma 2, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”;

la conclusione circa l’esenzione della professionista dall’obbligo contributivo non è stata raggiunta dalla Corte territoriale sulla base del mero automatismo secondo cui, per l’anno di riferimento il reddito prodotto dalla professionista era stato di ammontare infere rispetto alla soglia reddituale legale, ma è conseguita dall’accertamento di merito della circostanza secondo cui l’Inps, onerato dall’offrire la prova in giudizio del carattere abituale dell’attività, non aveva operato utilmente in tal senso;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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