LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22153-2017 proposto da:
C.C., CO.DA., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE N. 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’UMBRIA, depositata il 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;
che Co.Da. e C.C. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva parzialmente respinto il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l’anno 2006.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, attraverso il primo, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, e dell’art. 384 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR, anziché riesaminare il merito della causa, avrebbe erroneamente ritenuto esaurito tale scrutinio nel terzo grado di giudizio;
che, col secondo, i contribuenti lamentano violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ex art. 360 c.p.c., n. 4: la motivazione sarebbe stata nulla, perché apodittica rispetto all’esigenza di uno scrutinio analitico delle prove documentali in atti;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che, in data 24 gennaio 2019, Co.Da. e C.C. hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 15 febbraio 2019;
che il solo Co. ha provveduto a dimostrare l’intervenuto pagamento, mediante deposito di idonea documentazione in data 5 novembre 2011;
che, ad ogni modo, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle altre parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022