LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23794-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO MILITERNI, rappresentata e difesa dall’avvocato ADOLFO NAPOLETANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 383/2/2017 della COMMSSIONE TRIUBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 07/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, la quale, in accoglimento del ricorso di M.F., aveva annullato l’avviso di liquidazione relativo ad una cartella di pagamento ed ad avvisi di accertamento per IRPEF, relativi agli anni 2004-2005;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacché l’appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso introduttivo del grado, depositando la ricevuta di spedizione postale unitamente al ricorso e non potendo neppure valere un eventuale deposito della ricevuta in sede di udienza.
CONSIDERATO
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi;
che, col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 22, comma 1, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e dell’art. 2699 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che la ricorrente assume che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del destinatario, sicché il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendo fra l’altro stato tempestivamente prodotto l’avviso di ricevimento del plico; che, mediante il secondo, la ricorrente invoca la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo la CTR esteso il contraddittorio alla questione del mancato deposito della ricevuta di spedizione, sollevata d’ufficio;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che, in data 1 febbraio 2019, M.F. ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 25 marzo 2019; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege.
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022
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