LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24911-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
T.A.G., D.C.P., D.C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIBERIANA, 17, presso lo studio dell’avvocato FABIO VERILE, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1755/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 16/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest’ultima aveva, a sua volta, parzialmente accolto l’impugnazione di T.A.G., D.C.P. e D.C.L. avverso un avviso di accertamento IRPEF e IRAP, per l’anno 2008.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che col primo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 112 c.p.c, e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;
che, infatti, la CTR si sarebbe pronunziata oltre la domanda originaria posta dai ricorrenti, che mai avevano fatto riferimento alla necessità di tenere conto anche dei presunti costi sostenuti;
che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, e dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la quantificazione forfettaria operata dal giudice di secondo grado non avrebbe trovato alcun riscontro nella certezza ed esatta determinazione dei costi;
che gli intimati si sono costituiti con controricorso;
che, in data 20 febbraio 2019, T.A.G., D.C.P. e D.C.L. hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 9 aprile 2019;
che la sola T. ha provveduto a dimostrare l’intervenuto pagamento, mediante deposito di idonea documentazione in data 12 novembre 2011;
che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle altre parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022