LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23849/2013 R.G. proposto da:
P.A., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Giovanni Del Re, (giovannidelre.ordineavvocatiroma.org), e dall’avv. Giuseppina Dell’Aquila, (PEC Giuseppinadellaquila.ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via G. P. L. da Palestrina n. 48;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 528/40/12 depositata il 25/07/2012, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/11/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento impugnato per IVA, IRPEF ed IRAP 2003;
avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il sig. P.A. con atto affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia l’insufficienza della motivazione resa dalla CTR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il giudice dell’appello spiegato in maniera adeguata quali mezzi di prova ha considerato e perché non li ha ritenuti idonei ad addivenire alla decisione di annullamento dell’atto impugnato;
– il motivo è infondato;
– invero, sia pur sinteticamente, il giudice dell’appello ha illustrato le ragioni poste alla base del decidere, riferendo come “l’accertamento operato non merita censura tenuto conto che il contribuente non ha offerto validi elementi probatori a sostegno, mentre per quanto attiene l’IVA le vendite risultano superiori al reddito dichiarato, sicché correttamente sulla differenza è stata calcolata l’IVA non versata e dovuta” (pag. 4 primo capoverso);
– nel prosieguo, la CTR si è soffermata puntualmente, anche se succintamente, sull’esame delle contestazioni e delle difese relative alla fattura n. 23/2002 e richiama e fa proprie;
– così organizzata ed esposta, la motivazione della sentenza risulta quindi adeguata a far percepire la ratio decidendi che la sostiene;
– con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR mancato di specificare i motivi in forza dei quali ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo, contestato dal contribuente, in luogo di quello analitico in assenza dei presupposti di legge per il ricorso a tal metodologia accertativa;
– il motivo è inammissibile;
– invero, dalla lettura della sentenza impugnata l’eccezione relativa alla illegittima adozione dell’accertamento con modalità induttiva non risulta esser stata proposta nei gradi del merito, né parte ricorrente trascrive alcuna parte di atti dei gradi precedenti dai quali possa evincersi la sua tempestiva introduzione nel giudizio; la stessa risulta quindi proposta per la prima volta di fronte a questa Corte e va dichiarata inammissibile;
– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto soggetto ad IRAP il contribuente;
– il motivo è inammissibile per due ragioni;
– esso, in primo luogo, appare diretto a censurare in via diretta l’avviso di accertamento; le critiche ivi esposte si dirigono infatti all’operato dell’Ufficio (“l’Ufficio ritiene applicabile il tributo…” – pag. 18 primo capoverso; “quanto affermato dall’Ufficio..” – pag. 18 penultimo capoverso; “…come invece sostenuto dall’Ufficio…” – pag. 20 penultimo capoverso; “…l’Ufficio, nella motivazione dell’avviso di accertamento…” – pag. 20 ultimo capoverso”) e solo fugacemente riferite alla sentenza impugnata, nelle ultime due righe di pag. 21; detta pronuncia risulta quindi in concreto indenne da critiche idonee a scalfirne la ratio decidendi che non risulta attinta dal motivo;
secondariamente, il mezzo nel suo concreto dipanarsi contiene considerazioni di puro merito tese a una rivalutazione dei fatti di causa e relative alla insussistenza dei requisiti IRAP in capo al contribuente, la cui disamina è preclusa in questa sede di Legittimità;
il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, quanto al rilievo n. 5, dell’avviso di accertamento, disconosciuto il rilievo della documentazione prodotta dal contribuente comprovante la legittimità della detrazione iva quanto alla fattura in contestazione;
il motivo è inammissibile;
invero, questa Corte è ferma nel ritenere che (e pluribus, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019) qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione;
– ancora, si è precisato come (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10244 del 02/05/2013; Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016) qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali, potendo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369, c.p.c. comma 2, n. 4, (a pena di improcedibilità del ricorso);
– conclusivamente quindi, il ricorso è integralmente rigettato;
– non vi è luogo a provvedere sulle spese in favore del controricorrente, il cui atto è tardivo poiché a fronte della notifica del ricorso del contribuente in data 18 ottobre 2013, lo stesso risulta notificato oltre il termine di legge.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022