LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26413/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
M.P., R.G.B., M.S., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Galante dall’Avv. Antonino Piacentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Eugenio Carpinelli in Roma, via Trionfale, n. 21;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 1318/67/2015 depositata il 30 marzo 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 settembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 1318/67/2015 depositata il 30 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto da M.P., R.G.B. e M.S., quali soci della San Paolo S.r.l., avverso la sentenza n. 54/7/12 della Commissione tributaria provinciale di Brescia, che aveva riunito e rigettato i ricorsi proposti contro tre avvisi di accertamento IVA e II. DD. 2006 emessi nei confronti dei contribuenti.
2. La CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo nel caso di specie non adeguatamente motivati gli atti impositivi, emessi nei confronti dei contribuenti a seguito di cancellazione dal registro delle imprese della società San Paolo S.r.l. per riprese in conseguenza di operazioni inesistenti.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi, e i contribuenti si sono difesi con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato esterno di cui alla decisione della CTR Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 168/64/2013, resa per l’anno di imposta 2005 nei confronti della società, poi estinta. e cancellata dal registro delle imprese.
5. Il motivo è inammissibile. Premesso che nel caso di specie un eventuale effetto di giudicato sarebbe possibile solo in presenza di identica situazione di fatto da cui discenderebbe un’efficacia vincolante per il presente giudizio, oltretutto considerato che vi è anche ripresa per imposta armonizzata (cfr. CGUE Olimpiclub, C-2/08, 3 settembre 2009), la censura è del tutto priva di decisività e autosufficienza, dal momento che la sentenza impugnata non fa cenno alla decisione della CTR Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 168/64/2013 e che l’Agenzia non dà prova né del passaggio in giudicato di quest’ultima, né del fatto che esso fosse stato invocato avanti al giudice d’appello e questi non ne avesse tenuto conto.
Infatti, con riferimento al dedotto giudicato esterno relativo a sentenze di merito, a differenza di quello di legittimità, deve essere data evidenza nel giudizio della certezza della sua formazione, anche in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018, Rv. 650322 – 01; conforme, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021, Rv. 662500 – 01), adempimento a cura della parte interessata e non assolto nella fattispecie.
6. Con il secondo motivo, l’Agenzia prospetta – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto di dover annullare gli atti impositivi perché la loro motivazione neppure accenna “alla effettiva esistenza di un atto di ripartizione tra i soci” dell’attivo a seguito della liquidazione della società.
7. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Si richiama in questa sede l’insegnamento delle Sezioni unite secondo cui “con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione giova osservare che, rimasta isolata l’affermazione espressa da Cass. n. 9672/2018, con la quale si era messa in discussione la possibilità di prospettare all’interno del giudizio tributario relativo alla legittimità dell’avviso di accertamento la questione relativa all’esistenza di utili al momento della liquidazione della società cancellata, questa Corte si è andata ormai consolidando nell’affermare che “i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (…) ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore” – Cass. n. 9094/2017-. Sicché l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude “l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” – conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018 -.
2.7. Ne consegue che il limite di responsabilità dei soci di cui all’art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all’atto di accertamento emesso nei loro confronti- come è accaduto nella vicenda qui all’esame delle Sezioni Unite – ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci”” (Cass. Sez. Unite n. 619 del 2021).
11. A questa recente decisione dev’essere data continuità anche nella presente fattispecie per le medesime motivazioni compiutamente ivi espresse e sopra riportate, profondamente razionali, secondo cui anche l’eventuale assenza di riparto e anche di massa da ripartire agli ex soci non esclude l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti di costoro, in ragione della natura dinamica dell’interesse ad agire.
Il Collegio constata che il giudice d’appello ha deciso in senso non conforme al summenzionato principio di diritto, avendo ritenuto che la responsabilità a carico dei contribuenti, soci della società San Paolo S.r.l. estinta per cancellazione dal registro delle imprese anteriormente alla notifica dei tre atti impositivi impugnati in questa sede, fosse non solo subordinata al riparto dell’attivo in sede di bilancio finale di liquidazione ai fini della legittimazione passiva del contribuente a ricevere l’atto impugnato e nei limiti della percezione di somme in tale sede, ma anche che la motivazione dell’atto impositivo dovesse dare conto della effettiva esistenza dell’attivo. Il giudice in sede di rinvio vorrà tenere conto del principio di diritto summenzionato.
12. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022