Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.138 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10876/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Giangiacomo, come da mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 85/22/2013, depositata il 4 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (8/1/2010), che aveva accolto il ricorso presentato da P.P. contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate, per l’anno 2005, ai fini Irpef, per il maggiore reddito da partecipazione all’associazione professionale, nella misura del 50%, unitamente al coniuge G.R.. In particolare, il giudice d’appello richiamava il contenuto della sentenza pronunciata nel processo relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti dello studio professionale; dopo aver affermato l’applicabilità nella fattispecie del metodo induttivo, essendovi elementi gravi, precisi e concordanti, tuttavia, riteneva non condivisibile il calcolo effettuato dall’Ufficio per la quantificazione della materia imponibile ripresa a tassazione.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resiste con controricorso la contribuente.

4. Questa Corte, con ordinanza del 12 aprile 2021, ha disposto, ex art. 372 c.p.c., che la contribuente provvedesse alla notifica all’Amministrazione finanziaria dell’istanza di definizione agevolata depositata il 27 maggio 2019, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “nullità della sentenza. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

3. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3.1. Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione.

In atti, infatti, si rinviene la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e art. 7, comma 2, conv. in L. n. 136 del 2018, con indicazione dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione (*****), del valore della controversia pari ad Euro 50.871,00, dell’importo lordo dovuto pari ad Euro 2543,55, del numero di rate da pagare (1), dell’importo versato per la definizione della prima ed unica rata pari ad Euro 2543,55, con indicazione della data di versamento del 27 maggio 2019.

E’ stato prodotto anche il modello F24 recante la somma di Euro 2543,55, oltre alla attestazione della ricevuta telematica della domanda di definizione agevolata.

Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, conv. in L. n. 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo della prima rata entro il 31 maggio 2019”.

Tra l’altro, l’Agenzia delle entrate ha depositato in data 30 giugno 2021 istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3. E’ stata prodotta in atti, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche la “comunicazione della regolarità della definizione della lite”, con l’indicazione che l’istanza era regolare, che la ricorrente aveva effettuato il pagamento della prima rata e che, quindi, era cessata la materia del contendere.

4. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, conv. in L. n. 136 del 2018.

5. Non opera a carico della Agenzia delle entrate il raddoppio del contributo unificato (Cass., n. 890/2017; Cass., n. 5955/2014).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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