Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1384 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14628/2020 proposto da:

U.E., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Verlato Davide, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5493/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – U.E., cittadino nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro la sentenza del 2 dicembre 2019 con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Considerato che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto con erronea applicazione dei principi generali in tema di onere della prova in sede di protezione internazionale e con violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, censurando la sentenza impugnata per essersi principalmente fondata sulla ritenuta mancanza di credibilità del richiedente, la quale tuttavia non giustificava il rigetto della domanda di protezione sussidiaria di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), domanda rigettata in mancanza di corretta e aggiornata informazione sulla situazione generale dello stato di origine.

Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, unitamente a possibile violazione dell’art. 8 della Cedu.

ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

Esso difatti non si cimenta con il reale contenuto della sentenza impugnata, che ha approfonditamente analizzato la situazione della regione di provenienza del richiedente, l’Edo State, escludendo, sulla base di fonti debitamente citate, la sussistenza di una situazione riconducibile del citato art. 14, lett. c). D’altronde, quanto alla citazione delle fonti, va fatta applicazione del principio secondo cui, in tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769).

4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

Si tratta difatti di una censura generica e versata in fatto, la quale, quanto alla protezione sussidiaria, ignora totalmente gli argomenti addotti, nella sentenza impugnata, a fondamento della decisione di rigetto, e, quanto alla protezione umanitaria, non indica neppure approssimativamente quali sarebbero gli specifici profili di vulnerabilità, esclusi dalla Corte d’appello, che affliggerebbero il richiedente, con la finale precisazione che questi fa generico riferimento allo svolgimento di un’attività lavorativa, del cui contenuto nulla è detto.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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