LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6465/2015 proposto da:
Sace S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore Dott. S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Romanelli Guido Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cavallini Francolini Marco, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 01/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2021 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
La Corte:
RILEVA 1. – SACE s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento ***** s.p.a. onde sentir ammettere il credito da essa vantato in via privilegiata per un importo di Euro 772.593,65, oltre interessi. Ha sostenuto che il detto credito non aveva il rango del chirografo, così come ritenuto dal giudice delegato, dal momento che la garanzia prestata dall’opponente, escussa dalla banca mutuante prima del fallimento, costituiva un intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive agli effetti del D.Lgs. n. 123 del 1998: con la conseguenza che il credito restitutorio fatto valere in surroga godeva del privilegio previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9.
Il Tribunale di Brescia ha respinto la proposta opposizione.
2. – Il provvedimento è stato impugnato per cassazione da SACE con un ricorso articolato in tre motivi. Resiste con controricorso il fallimento *****.
3. – In prossimità dell’udienza è pervenuto alla Corte atto di rinuncia al ricorso da parte della società istante, cui ha aderito il fallimento controricorrente.
L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento.
In presenza di una adesione all’atto di rinuncia non è luogo a pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c., comma 4).
PQM
La Corte;
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022