Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.1393 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11366/2021 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 4825/2021 depositata il 26/04/2021 nella causa tra:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.P ARUTA 3, presso lo studio dell’avvocato EMILIA MARIA ANGELONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO RAVIDA’;

– ricorrente –

T.M., P.M., P.C.;

– ricorrenti non costituiti in questa fase –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, T.R., T.L., T.R., M.F., S.A.;

– resistenti non costituiti in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE B.F., T.M., P.M., P.C., congiunti ed eredi di M.G.B., militare di leva impegnato nel 1992 in operazioni militari in Somalia, al quale era stato successivamente diagnosticato un linfoma di Hodgkin al 3 stadio, poi deceduto il *****, hanno proposto innanzi al Tribunale di Firenze, in data 15 giugno 2010, domanda di risarcimento dei danni patiti iure proprio in ragione della relazione parentale nonché del danno tanatologico, consistente nelle singole sofferenze occorse al M. sotto il profilo della crescente consapevolezza di un imminente decesso, trasferite ai suddetti iure hereditatis al momento dell’apertura della successione ab intestato.

Tale giudizio seguiva altro procedimento, promosso dal M. quando ancora era in vita, innanzi allo stesso Tribunale di Firenze, conclusosi con la sentenza n. 4432/08, pubblicata il 19 dicembre 2008, che aveva riconosciuto la responsabilità del Ministero della difesa per il danno cagionato al M., accertato il nesso di causalità fra l’uso delle armi e la patologia riscontrata nell’attore e acclarata la consapevolezza del Ministero circa l’impiego dell’uranio impoverito e dei rischi che esso comportava per la salute dei militari impegnati nella missione in Somalia.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3911/2014, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al danno tanatologico, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo.

Con ricorso del 10 giugno 2015 il giudizio veniva riassunto innanzi al TAR del Lazio il quale, nella contumacia dell’Amministrazione intimata, con ordinanza n. 1724/2021, ha sollevato d’ufficio la questione relativa ad un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando ad altra udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..

Con successiva ordinanza n. 4825/2021, pubblicata il 26 aprile 2021, il TAR del Lazio ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione deducendo che a suo avviso la giurisdizione sulle domande proposte appartenesse al giudice ordinario, così rimettendo gli atti alle Sezioni Unite civili affinché fosse indicato in via definitiva quale giudice fosse munito della giurisdizione.

Si è costituita nel giudizio innanzi a queste Sezioni Unite Fosca B., rimettendosi alle valutazioni di queste Sezioni Unite in punto di giurisdizione. Le altre parti del giudizio proposto innanzi al Tar del Lazio non si sono costituite.

Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Premesso che il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione è ammissibile, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Ed invero, giova ricordare che queste Sezioni Unite, in un caso speculare a quello qui in esame, hanno avuto modo di chiarire, ai fini del riparto delle giurisdizioni tra giudice ordinario e giudice amministrativo, che “il militare di leva obbligatoria non è legato all’amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione. Ne consegue che la controversia promossa da un militare di leva nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi ed essendo esclusa l’esistenza di una controversia riconducibile a quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” – Cass. S.U. 8 febbraio 2013, n. 3040; Cass. S.U. 20 maggio 2003, n. 7899, Cass. S.U. 5 maggio 2014 n. 9572.

Tali principi orientano dunque inequivocabilmente nel senso di individuare rispetto ai fatti occorsi al M. quando svolgeva il servizio militare di leva il plesso della giurisdizione ordinaria come competente sull’azione risarcitoria proposta dagli eredi del militare.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Non occorre provvedere sulle spese in relazione all’estraneità delle parti rispetto alla questione di giurisdizione sollevata d’ufficio dal TAR Lazio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, dalle Sezioni Unite Civili, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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