LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8179-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA N. 29, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;
– ricorrente –
contro
D.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STEFANO LONGANESI 9, presso lo studio dell’avvocato CARMELO RUSSO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 692/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 16/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 16/15/19 il tribunale di Vibo Valentia ha accertato il possesso da parte dell’assistita in epigrafe delle condizioni sanitarie attestanti lo stato di handicap grave ed il bisogno di accompagnamento.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per due motivi, cui resiste con controricorso l’assistito.
Il primo motivo, con il quale l’INPS lamenta che il giudice ha riconosciuto le condizioni sanitarie suddette senza accertare l’esistenza altresì di una totale inabilità (e limitandosi a rilevare che l’assistita era ultrasessantacinquenne invalida), è manifestamente infondato, in quanto vi è in sentenza l’accertamento della totale invalidità dell’assistita.
Il secondo motivo, con il quale l’INPS lamenta l’assenza di domanda di accertamento dello status di handicap grave, è al contrario manifestamente fondato, non risultando la specifica domanda in questione (ciò che incide sulla proponibilità della domanda giudiziale).
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice del medesimo tribunale per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice del medesimo tribunale anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022