Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1399 del 18/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 25556-2020 proposto da:

T.M.P., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato STELLA VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento RG 12122/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 15/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MUCCI ROBERTO, il quale conclude, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza per la cassazione dell’ordinanza impugnata e la prosecuzione del giudizio, conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Foggia ha sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c., avente ad oggetto l’accertamento di irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPS e da quest’ultimo richieste in restituzione a titolo di indebito per indennità di disoccupazione anno 2017.

Il tribunale ha ritenuto” causa pregiudiziale” idonea a legittimare la sospensione necessaria quella intrapresa dalla ricorrente (e pendente in appello) ed avente ad oggetto l’accertamento (di illegittimità) della cancellazione dagli elenchi anagrafici per l’anno 2017.

Ricorre la parte privata che assume l’insussistenza di una sospensione necessaria.

Il Procuratore Generale chiede accogliersi il ricorso.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento delle sezioni unite di questa Corte, infatti, “salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c.” (Cass., sez. un., n. 10027 del 2012, seguita, da ultimo, da Cass. n. 17936 del 2018).

Più di recente, la sentenza Sez. U -, Sentenza n. 21763 del 29/07/2021, Rv. 662227 – 03, ha affermato che, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336 c.p.c., comma 2. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., comma 3).

Venendo al caso di specie, dunque, la sospensione era rimessa al potere discrezionale del giudice (a differenza di quella, necessaria, di cui all’art. 295 c.p.c.) che avrebbe dovuto motivare l’esercizio del proprio potere di sospensione (cfr., ex multis, Cass. 21664/2015).

11 provvedimento di sospensione va pertanto cassato; la causa dovrà essere riassunta innanzi al Tribunale di Roma che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, concedendo alle parti termine di 60 giorni per la riassunzione dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472