Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1409 del 18/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 8779-2021 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO FAGGIANI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 19136/20 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

che:

Gli avvocati Guido Faggiani e Marina Milli, difensori e procuratori di S.A. nel procedimento n. 5961/2019, nel quale era stata pronunciata la sentenza di questa corte n. 19136/2020, avevano proposto istanza di correzione dell’errore materiale della predetta sentenza nella parte in cui, a seguito della condanna di Inps al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente S.A., non aveva provveduto alla distrazione delle medesime spese nei confronti del difensore antistatario Avv. Faggiani.

Con l’istanza in questione i predetti Avvocati, muniti di procura speciale, chiedevano la correzione della predetta sentenza.

L’Inps rimaneva intimato.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

1) Con la sentenza n. 19136/2020 questa Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso di Inps avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 202/2018 ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di S.A., nella misura di E. 2000,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed esborsi in e. 200,00 oltre accessori di legge.

I predetti Avvocati hanno proposto istanza di correzione dell’errore materiale poiché le spese liquidate non sono state distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Faggiani, pur se tale dichiarazione di antistatarietà era contenuta nelle conclusioni rese.

2) Si osserva che era fatta richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e dunque l’errore in questione è frutto di una mera omissione nella stesura materiale del dispositivo, emendabile in sede di correzione dell’errore materiale (Cass. n. 12437 del 2017)

PQM

Visti gli artt. 287 e ss. c.p.c., dispone che nella sentenza in oggetto, nella parte dispositiva, successivamente alla liquidazione delle spese venga inserita la dicitura “con distrazione al procuratore antistatario” Manda la cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472