LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16299-2020 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FERRAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO DE LUCA MUSELLA;
– ricorrente –
contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI CIPAG, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio legale dell’avvocato BONURA FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA, GIUSEPPE MAZZARELLA;
– controricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4227/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO IN FATTO
che:
con sentenza del 4.12.19, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dal geom. C.M. alla cartella di pagamento con la quale la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri aveva chiesto contributi, sanzioni ed interessi per l’anno 2014 durante i quali il contribuente aveva svolto attività di amministrazione, inquadrabili all’interno delle attività proprie della professione di geometra, in favore delle società consorziate Laurentina Scarl, Ponte Lucano Scarl, Altair srl, Logis 2030 Scarl nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente intercorrente con la Società Cooperativa Costruzioni, senza percepire compensi aggiuntivi e senza essere iscritto alla Cassa;
in particolare, la corte territoriale ha valorizzato la circostanza della pacifica iscrizione del C. all’albo professionale dei geometri al fine di ritenere integrato il presupposto indicato dallo Statuto della Cassa, art. 5, secondo il quale sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla Cassa stessa i geometri iscritti nell’albo professionale, che esercitano – anche senza carattere di continuità ed esclusività- la libera professione;
tale esercizio deve ritenersi presunto per tutti gli iscritti all’albo, salva prova contraria da fornire secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera, assente nel caso di specie; la cassazione della sentenza è domandata da C.M. sulla base di due motivi e da successive memoria;
la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Geometri Liberi professionisti resiste con controricorso illustrato da successiva memoria;
Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva; è stata comunicata proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione per l’adunanza odierna;
CONSIDERATO IN FATTO
che:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione e o falsa applicazione della L. n. 773 del 1982, art. 22, del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 e ss., e dello Statuto della Cassa, art. 5, e si duole che la Corte d’appello non abbia disapplicato tale ultima disposizione ritenendo che il requisito per l’insorgere degli obblighi di solidarietà nei confronti della Cassa riguardi tutti i geometri iscritti all’albo professionale;
con il secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia violazione della L. n. 773 del 1982, art. 10, degli art. 2086 e 2475 c.c., in ragione del fatto che si contesta che l’attività di amministratore di una società che abbia ad oggetto sociale attività immobiliare e di urbanizzazione, richieda l’utilizzo delle competenze tecniche proprie dell’attività di geometra;
il primo motivo è infondato, dovendosi dare continuità ai precedenti affermatisi in materia a partire da Cass. n. 4568 del 2021;
tale sentenza (seguita da ultimo, Cass. n. 26633 del 2021; Cass. n. 23631 del 2021; Cass. n. 26630 del 2021) ha affermato il principio di diritto, al quale va in questa sede data continuità, secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti;
e’ opportuno chiarire il percorso compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. n. 5375 del 2019, sino alle ultime pronunce appena citate, sulla questione oggetto del presente giudizio;
la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nel Regolamento, art. 3, comma 1, in vigore dal 1 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l’iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all’albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta in effetti consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione che, con la citata Cass. n. 4569 del 2021 e le successive ordinanze, ha precisato che:
già L. 4 febbraio 1967, n. 37 (titolata “Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, aveva previsto l’obbligo di iscrizione alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, di tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri;
la L. 20 ottobre 1982, n. 773, di riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all’art. 22, tra gli iscritti all’albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa;
– nel sistema di tale ultima legge, l’occasionalità dell’attività svolta dall’iscritto all’albo rilevava ai fini dell’esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della Cassa provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del citato art. 22, comma 7), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10);
– in tale contesto legale, l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima;
– nell’esercizio del potere regolamentare la Cassa a decorrere al 2003 ha ribadito l’automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l’obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa;
il secondo motivo, con il quale si deduce l’illegittima sussunzione delle attività di amministratore delle citate società all’interno delle attività tipiche della figura del geometra è pure infondato;
con la memoria depositata in vista della presente adunanza, il ricorrente, anche al fine di rafforzare tale doglianza, deduce che le questioni relative alla legittimità dello Statuto della Cassa, art. 5, non siano pertinenti rispetto ai reali contenuti del ricorso, giacché con lo stesso si sarebbe voluto criticare la sentenza impugnata in quanto ha affermato un obbligo di iscrizione alla Cassa geometri in relazione ad una attività, estranea alla tipica professionalità del geometra, resa in seno ad un rapporto di lavoro subordinato, già integralmente coperta dall’assicurazione obbligatoria generale;
tale affermazione, oltre che distonica rispetto al chiaro tenore del primo motivo di ricorso, che invece proprio alla disciplina statutaria richiamata si rivolge, non si confronta con il contenuto dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello;
infatti, la Corte ha esplicitamente accertato che l’attività resa dal C. quale amministratore delle società immobiliari sopra indicate rivestisse i contenuti di quella tipicamente svolta da un geometra;
ad avviso della Corte territoriale, inoltre, tale attività seppure connessa era da ritenersi distinta rispetto a quella svolta dal C. quale lavoratore subordinato in favore della Società Cooperativa Costruzioni; in altri termini, non risulta dalla sentenza impugnata che l’oggetto del rapporto di lavoro subordinato fosse l’attivià di amministratore (come prospetta ora il ricorrente) ma che l’attività di amministratore fosse resa ” nell’ambito” del rapporto di lavoro e non fosse compensate con specifici emolumenti;
ancora, (pag. 5) la sentenza esplicitamente afferma che l’attività svolta nell’esercizio dell’attività di amministratore riguardava la progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori edili, tutte attività ricomprese nella previsione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, Regolamento per la professione di geometra.;
tale accertamento in fatto non è stato intaccato da idonea critica, nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, ed è quindi non sindacabile in questa sede di legittimità;
in definitiva il ricorso va rigettato;
il recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel senso sopra chiarito relativamente ai presupposti dell’obbligo di iscrizione, determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022