Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1412 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 26867-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI;

– ricorrente –

contro

M.P.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 14368/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l’08/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha proposto istanza di correzione di errore materiale nei riguardi dell’ordinanza n. 14368 del 2020, emessa dalla Corte di cassazione nel giudizio n. r.g. 24901/2014, che lo aveva visto contrapposto a M.P.A.;

l’errore materiale in cui sarebbe incorso il Collegio della quarta sezione civile della Cassazione nell’indicare consisterebbe nella parte in cui, al punto 1 della pagina 2, testualmente afferma “(…) La Corte d’appello di Lecce(…) e nella pagina 5 in cui testualmente afferma “(…) rinvia alla Corte d’appello di Bari (…)” mentre avrebbe dovuto indicare la Corte d’appello di Roma, quale giudice di secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata con ricorso proposto in sede di legittimità dall’INPS, nonché e presumibilmente sempre la stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, quale giudice di rinvio, come invece era agevolmente ricavabile dall’accoglimento del del ricorso;

sono stati comunicati alla parte la proposta del relatore ed il decreto di fissazione dell’odierna adunanza;

il ricorso è stato ritualmente notificato a M.P.A. che non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

valutate le complessive circostanze, il Collegio ritiene – modificando l’originaria proposta del relatore – che il ricorso sia fondato;

ciò in quanto la erronea indicazione del giudice di rinvio, non essendo emendabile da quest’ultimo (su cui vedi Cass. Sez Lav. n. 2407 del 2004; Cass., Sez. 3 n. 17457 del 2007) e neppure potendo formare oggetto di rinvio di ufficio alla Corte perché proceda alla detta correzione (così Cass., Sez. 5 n. 8491 del 2009), si colloca esattamente nell’ambito applicativo della correzione su istanza della parte interessata, le volte in cui la Corte abbia posto i presupposti argomentativi dalla cui applicazione non possa che univocamente discendere la identificazione che si intende correggere;

nella fattispecie ciò appunto è quello che è accaduto in quanto l’intestazione della ordinanza indica quale giudice del secondo grado di giudizio la Corte d’appello di Roma ed il Collegio, nell’esaminare l’eccezione di nullità del ricorso per la mancata indicazione della sentenza impugnata, ha dato atto che tale vizio era rimasto sanato dalla piena e compiuta difesa svolta dal controricorrente, per cui è evidente che la Corte di cassazione ha in effetti ritenuto impugnata la sentenza della Corte d’appello di Roma.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il ricorso; dispone per l’effetto che nella ordinanza n. 14368/2020 della Quarta sezione della Corte di Cassazione, al punto 1 della pagina 2, ove si afferma “(…)La Corte d’appello di Lecce (…), nella pagina 5 in cui si afferma “(…) rinvia alla Corte d’appello di Bari (…)” e nel dispositivo in cui si afferma “(…)rinvia alla Corte d’appello di Bari (…)”, là dove è scritto rispettivamente “Corte d’appello di Lecce” e “Corte d’appello di Bari” si intenda scritto e si sostituisca “Corte d’appello di Roma” e “Corte d’appello di Roma in diversa composizione”.

Manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza in calce all’originale della indicata ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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