Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1413 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 3867-2021 proposto da:

CALCESTRUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ZUCCHINALI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ETTORE TACCHINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26160/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

con istanza presentata nell’interesse di Calcestruzzi s.p.a., è stata chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 26160/2020 (o la sua revocazione), depositata il 17.11.2020, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 21376/2014, mediante sostituzione, nelle pagina 6 del provvedimento ed in dispositivo, della locuzione “Corte d’Appello di Roma” con la locuzione “Corte d’Appello di Perugia”, individuata quale giudice di rinvio a seguito della sentenza cassata n. 138/2013 della Corte di appello di Perugia;

che il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti.

CONSIDERATO

che:

la richiesta è da rigettare;

questa Corte di cassazione ha espresso il consolidato principio secondo il quale nel vigente sistema processuale, al di fuori dell’ipotesi di sentenza giuridicamente inesistente, non è consentito riformare una decisione della Corte di Cassazione né al giudice di rinvio, né alla stessa Corte ulteriormente adita; in particolare, è inammissibile la designazione di un diverso giudice di rinvio in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, la cui competenza è funzionale e inderogabile, restando ferma soltanto la possibilità che la stessa Corte di cassazione possa intervenire sulla propria decisione solo con ordinanza per correggere un evidente errore materiale nell’indicazione della tipologia di ufficio o del luogo del giudice designato” (v. Cass. n. 3009 del 1975; n. 6074 del 1978; n. 3795 del 1981; n. 2119 del 1985; n. 8404 del 1996; n. 628 del 1998; n. 2510 del 2001; n. 2407 del 2004; n. 8786 del 2005; Cass. n. 1553/2017; Cass. n. 17803 del 2020);

nel caso di specie, però, non si verte in ipotesi di errore materiale perché non è ravvisabile un difetto di corrispondenza tra la ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass. 16877/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza di correzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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