Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1421 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9357-2021 R.G. proposto da:

D.A.V. e S.C., nella qualità di liquidatrici della CERPEL s.r.l., già in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese il *****, rappresentate e difese, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Antonio DE MARI, ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Carlo Poerio, n. 89/A, presso lo studio legale del predetto difensore;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 5605/21, depositata in data 02/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Le ricorrenti propongono ricorso, cui non replica l’intimata, per correzione di errore materiale dell’ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR della Campania n. 442/48/2013, depositata in data 27/11/2013, e ha condannato la predetta Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv. Antonio De Mari, che ne aveva fatto espressa istanza.

Il ricorso va accolto.

Invero, l’avv. Antonio De Mari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., aveva chiesto, nel controricorso depositato in quel giudizio di cassazione, la distrazione in suo favore delle spese processuali, dichiarandosi anticipatario.

Orbene, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: “da distrarsi in favore dell’avv. Antonio De Mari, antistatario” dopo le parole “accessori di legge”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020, sia corretto aggiungendo la frase “da distrarsi in favore dell’avv. Antonio De Mari, antistatario” dopo le parole “accessori di legge”.

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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