Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1422 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21999-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GHISIGLIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 23 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello proposto da B.R., esercente l’attività di consulente del lavoro, annullava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il reddito della contribuente, in relazione all’anno di imposta 2006. Osservava la CTR che costituiva principio di carattere generale quello secondo cui l’atto impositivo deve essere preceduto da un processo verbale di constatazione, onde consentire al contribuente di far valere le proprie ragioni prima dell’adozione dell’atto; ciò derivava, secondo il giudice di appello, dalla L. n. 4 del 1929, art. 24, che stabilisce che “Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono contestate mediante processo verbale” ed era anche previsto dalla circolare del Ministero delle finanze 18 settembre 1975, n. 30, che sancisce l’obbligo di emissione di P.V.C. a conclusione di qualsiasi operazione di verifica, anche al di fuori del caso di operazioni svolte presso i locali del contribuente.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Con ordinanza n. 12344/2019 questa Corte, considerato che la contribuente aveva depositato istanza con la quale manifestava l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La contribuente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che la contribuente, con la memoria prodotta, ha provveduto a depositare la domanda di definizione agevolata della lite D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. dalla L. n. 225 del 2016, e la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli importi dovuti.

L’intervenuta definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. La medesima Disp., al comma 3, stabilisce che “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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