Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1428 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14806-2018 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO GAFFURI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4609/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da C.N. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2007.

Avverso la suddetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Con ordinanza n. 18237/2019 questa Corte, considerato che il contribuente aveva depositato istanza con la quale manifestava l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.

In data 5.6.2019 il ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, dalla quale emerge che nessun versamento era dovuto tenuto conto dei pagamenti già effettuati.

Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerate.

CONSIDERATO

che:

Il contribuente ha documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, dalla quale risulta che nessun versamento era dovuto tenuto conto dei pagamenti già effettuati.

Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. La medesima Disp., al comma 3, stabilisce che “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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