LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11995-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
PROCOM MULTIMEDIA SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5643/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1. la soc. Procom Multimedia in liquidazione proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso il provvedimento di diniego da parte dell’Ufficio della richiesta di rimborso dell’IVA, relativa all’anno 2007, sul presupposto della decadenza dell’istanza.
2. La CTP accoglieva il ricorso 3 Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la CTR rigettava l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che, essendo il provvedimento di diniego motivato esclusivamente con la tardività dell’istanza di rimborso, l’Ufficio non poteva in giudizio addurre ragioni diverse relative all’esistenza e/o all’ammontare del credito di imposta.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la CTR, non ha considerato che, in caso di giudizio avente ad oggetto il diniego di una istanza di rimborso, il contribuente è attore sia in senso formale che sostanziale ed è quindi tenuto ai sensi dell’art. 2697 c.c. a provare tutti gli elementi costitutivi del proprio credito senza che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, tale regime probatorio fosse influenzato in alcun modo dalle ragioni esposte dall’Ufficio con il provvedimento di rigetto dell’istante.
2 Il motivo è fondato.
2.1 Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale “il rimborso d’imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale è il contribuente a rivestire il ruolo attivo assumendo nei confronti dell’Erario la posizione di creditore di una determinata somma di danaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata, e, dunque di attore sostanziale con ogni ovvia ricaduta sul piano dell’onere probatorio. In un rapporto siffatto, non può attribuirsi alla motivazione del provvedimento carattere di necessaria esaustività, giacché in tale rapporto l’ufficio assume il ruolo passivo di chi “resiste” alla pretesa creditoria del contribuente e non è pertanto gravato dall’onere di motivare compiutamente le proprie ragioni: si è conseguentemente ritenuta sufficiente una motivazione che delinei gli aspetti essenziali del provvedimento e si è altresì affermato che, in caso di controversia avente ad oggetto il rigetto di istanza di rimborso di un tributo, l’Amministrazione ben può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione del rigetto in sede amministrativa (cass. n. 10797/2010, 8998/2014 e 5827/2020).
2.2 La CTR nel ritenere inammissibile la novità della contestazione svolte dalle dell’Agenzia rispetto alle motivazioni dell’atto di diniego, non si è attenuta all’insegnamento sopra evidenziato.
3. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata, va, dunque, cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022