Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1447 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26449/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Lomellina Energia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tonio Di Iacovo e Delia Berto, in sostituzione dell’avv. Andrea Russo, con domicilio eletto in Roma, via Castro Pretorio n. 122, presso lo studio dei difensori;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 96/32/12, depositata il 6 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 novembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da Lomellina Energia srl avverso la sentenza n. 7/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Pavia che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2007.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente, la quale tuttavia nelle more del giudizio si e’, avvalsa della definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, dapprima depositando istanza di sospensione del giudizio medesimo e successivamente documentazione attestante l’avvenuto adempimento degli oneri formali e sostanziali correlativi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Bisogna rilevare che la società contribuente, nei termini rispettivamente previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 6-8-10, ha depositato istanza di sospensione del giudizio e documentazione attestante l’adempimento degli obblighi da dette disposizioni legislative previste (domanda di definizione agevolata e quietanza di pagamento del dovuto), desumendosi in particolare da quest’ultima che la procedura di definizione agevolata ha, esattamente, avuto riguardo all’atto impositivo oggetto di questo processo (*****).

Non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12-13, (rispettivamente, 31 luglio e 31 dicembre 2020), il giudizio deve quindi dichiararsi estinto, rimanendo le spese a carico delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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