Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.145 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9176/2015 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A. rappresentata e difesa dall’avv. Emmanuele Virgintino, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 1, presso lo studio dell’avv. Carlo Cipriani;

– ricorrente –

contro

B.D., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Miccolis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via XX Settembre n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1924/08/14 pronunciata il 10.1.2014 e depositata il 30.9.2014 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 settembre 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

RILEVATO

che:

1. B.D. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l’iscrizione di ipoteca cui aveva proceduto Equitalia a garanzia del credito rinveniente dal mancato pagamento di una cartella esattoriale. La ricorrente eccepiva l’illegittimità della procedura per inesistenza della notificazione della cartella di pagamento sulla quale si basava l’iscrizione di ipoteca. Sosteneva di risiedere dal ***** nel Comune di ***** e di ritenere, dunque, illegittima la procedura di notifica eseguita per gli irreperibili.

La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso della B. ed ordinava ad Equitalia di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca. Quest’ultima proponeva ricorso in appello cui la contribuente si opponeva con appello incidentale lamentando la compensazione delle spese e chiedendo la condanna dell’ente della riscossione al pagamento in suo favore delle spese di giudizio.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1924/08/14, depositata il 30.9.2014, rigettava l’appello principale di Equitalia e quello incidentale della B., confermando la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato ad un unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 14 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis-1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

Con unico principale motivo di ricorso Equitalia Sud S.p.A. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che, nella specie, la notificazione della cartella di pagamento effettuata con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, risultava validamente eseguita presso il domicilio della contribuente, momentaneamente irreperibile; che la notifica risultava ritualmente effettuata senza l’affissione del relativo avviso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e della comunicazione del deposito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; ciò in quanto, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento effettuata con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, si ha per eseguita, in assenza di qualsiasi altro incombente, nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha più volte affermato che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., l’atto di impugnazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione; l’opinione reiteratamente espressa da questa Corte è nel senso che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (cfr. per tutte, Cass. Sez. 5, 2 luglio 2020, n. 13508).

In siffatta situazione, dall’inesistenza della notifica della cartella di pagamento alla B., riconosciuta e dichiarata in primo e secondo grado, discende altresì l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca legale.

Entrambi i Giudici di merito hanno quindi fatto buon governo delle disposizioni di legge citate, rilevando correttamente “l’infondatezza delle affermazioni dell’appellante principale perché i giudici di prime cure avevano legittimamente posto a base della loro decisione il fatto che, a fronte dell’affermazione di Equitalia Sud S.p.A. di aver effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, la notifica della cartella di pagamento da cui era scaturita l’iscrizione di ipoteca, nessuna prova era stata esibita dalla stessa concessionaria della riscossione a sostegno di quanto affermato nell’appello principale”, talché la giuridica inesistenza della notifica della cartella di pagamento rendeva illegittima l’iscrizione di ipoteca per cui è causa.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile nei termini come innanzi precisati, così come inammissibile è ogni ulteriore censura, genericamente formulata D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre vanno compensate quelle del giudizio di merito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Equitalia Sud S.p.A. al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in 3.000,00 Euro, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15 A), oltre Iva e Cpa. Compensa tra parti le spese del giudizio di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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