LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9940/2012 proposto da:
A.S., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Claudio Lucisano, elett.te dom.to presso lo studio del difensore, in ROMA, Via Crescenzo n. 91;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66/10/2011 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 13.10.2011;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza dell’11 novembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Locatelli che ha chiesto dichiararsi estinto il processo per cessata materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 66/10/2011 depositata il 13.10.2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello principale proposto da A.S. nei confronti dell’Agenzia delle entrate nonché quello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 92/13/10 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva contestato nei confronti di quest’ultima, esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, maggiore Iva, per l’anno 2006, oltre sanzioni, per un totale di Euro 67.668,00.
2. Avverso la sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui resiste, con controricorso l’Agenzia delle entrate.
3. In data 25 novembre 2019, A.S. ha depositato istanza – documentalmente corredata – di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito, in data 2 aprile 2017 alla “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione – rottamazione delle cartelle”, con asserito versamento di tutti gli importi dovuti.
4. Con ordinanza del 27 novembre 2019, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, al fine di consentire all’Agenzia di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata con riferimento all’atto impositivo oggetto di causa.
5. L’Agenzia delle entrate ha depositato il 26 marzo 2021 istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
6. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in pubblica udienza ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8bis, come convertito, con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1, 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), art. 32, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2.
2. Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1, 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 e ss., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), periodo 2.
3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1, 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis.
4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1, 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis.
5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1, 3 e 5, la violazione e la mancata applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 2, dell’art. art. 156 c.p.c., comma 3, e dell’art. 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, periodo 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis.
6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1, 3 e 5, la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 19 e 53, dell’art. 2697 c.c..
7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1, 3 e 5, la violazione e la mancata applicazione degli del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, art. 67, comma 1, lett. a), art. 68, art. 71, comma 3, del R.D. n. 262 del 1942, art. 1, lett. b), art. 4, comma 1, della Delib. 30 novembre 2000, n. 4, art. 4, comma 1, nonché della Delib. 13 dicembre 2000, n. 6.
8. In data 25 novembre 2019, A.S. ha depositato istanza – documentalmente corredata – di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per avere aderito, in data 2 aprile 2017 alla “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione – rottamazione delle cartelle” (prot. N. ***** e prot. N. *****), con asserito versamento di tutti gli importi dovuti.
9. A seguito di rinvio della causa a nuovo ruolo, con ordinanza del 27 novembre 2019, al fine di consentire all’Ufficio di fare pervenire informazioni in ordine all’esito positivo del procedimento di definizione agevolata con riferimento all’atto impositivo oggetto di causa, l’Agenzia delle entrate ha depositato il 26 marzo 2021 istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese di lite. Al riguardo, ha allegato nota del 18 febbraio 2021 con la quale la Direzione Provinciale di Torino 1, comunicava che gli importi iscritti a ruolo a carico della contribuente a titolo di riscossione frazionata per il contenzioso in oggetto, pari al totale degli importi accertati e irrogati, erano confluiti in due cartelle (n. ***** e n. *****) e che il piano di definizione agevolata ex D.L. n. 148 del 2017 concesso alla contribuente relativo alla cartella n. *****, a seguito di istanza presentata il 5.12.2017, risultava definito mentre il piano di definizione agevolata ex D.L. n. 119 del 2018 concesso a seguito di richiesta presentata l’11.2.2019, comprendente la cartella n. ***** risultava, allo stato, in regola con i pagamenti (risultando saldate le prime tre rate delle diciotto concesse) ma non ancora perfezionato.
10. Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6 “Nella dichiarazione di cui al comma 5 (di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione) il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio (ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma) il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083).
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina, quindi, l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. (così Cass. n. 28513/2019; Cass. n. 24083 del 03/10/2018).
Nella memoria la contribuente, essendosi avvalsa della “definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione – Rottamazione delle cartelle”, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma, spetta a questa Corte qualificare giuridicamente l’istanza. Nel caso in cui il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché il D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6, prevede un suo impegno a rinunciare, l’evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o, comunque, con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, si deve intendere come adempimento dell’impegno de quo e quindi spettando alla Corte di Cassazione dare l’esatto significato e l’efficacia sua propria secondo le norme ed al di là della richiesta di parte – come una rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sebbene disciplinata direttamente dalla legge in modo particolare quanto agli effetti sulla situazione sostanziale oggetto del processo (v. v. Cass. n. 24083 del 2018 cit., con riferimento alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6).
Invero, la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di Cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell’esattore. In particolare, la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 14 (v. Cass. n. 24083 del 2018 cit., con riferimento alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6).
L’efficacia in tal senso della dichiarazione quale sostanziale riconoscimento del debito si sovrapporrà, naturalmente a quella dell’accertamento esistente nella sentenza impugnata in Cassazione e passata formalmente in cosa giudicata per effetto della dichiarazione di estinzione. Tale sovrapposizione della disciplina sostanziale dell’art. 3, comma 14, a quella che la situazione avrebbe secondo la sentenza passata in cosa giudicata a mente dell’art. 338 c.p.c. discende direttamente dalla legge (Cass. n. 24083 del 2018 cit., con riferimento alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6).
11. Va, pertanto, dichiarata la estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c..
12. Non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (v. Cass. n. 24083 del 03/10/2018; Cass. n. 28513/2019).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022