Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1455 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37828/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Bevagna, presso l’avv. *****, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mingarelli, e Federico Muzi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 685/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGINA, depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:

1. M.S. è cittadino del Gambia, da cui ha raccontato di essere fuggito sia per la situazione di indigenza in cui è finito dopo la morte del padre che per la situazione politica e sociale del Paese, dove erano all’ordine del giorno violenze e repressioni nei confronti dei cittadini.

2. Impugna una decisione della Corte di Appello di Perugia, che, confermando quella del Tribunale, ha negato la protezione internazionale, quella sussidiaria e la protezione umanitaria. La corte ha considera la vicenda come legata a situazioni private, quindi non rilevante ai fini della protezione internazionale a prescindere dalle contraddizioni che la caratterizzano; ha poi ritenuto il Gambia un paese dove non è in corso alcun conflitto armato generalizzato ed ha escluso la protezione umanitaria ritenendo generici i pericoli allegati dal ricorrente.

3.- Propone tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

4.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 251, artt. 1, 7, 8 e L. n. 25 del 2008, art. 35.

La censura è duplice: da un lato, mira a contestare il giudizio di credibilità, attribuendo al giudice di merito di averlo fondato sulla inverosimiglianza di elementi di contorno o comunque irrilevanti nella storia del racconto; per altro verso, mira ad affermare il clima di violenze e vessazioni perpetrate in Gambia ai danni dei civili.

5.- Questo ultimo aspetto ricorre altresì nel secondo motivo che denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 17.

Il ricorrente ribadisce che la valutazione fatta dalla sentenza impugnata della situazione del Gambia è quella di violenza e violazione dei diritti umani, e che non è stata adeguatamente considerata dalla corte di merito.

Questi due motivi possono valutarsi unitamente e sono fondati.

Non lo è la prima delle due censure, quella relativa al giudizio di credibilità, in quanto la corte non esprime in realtà una valutazione di inverosimiglianza del racconto, ma piuttosto ritiene che si sia trattato di riferimenti generici alla situazione personale ed a quella politica del paese, ma soprattutto ritiene che, pur ritenendo veridica la versione raccontata, essa, per la sua dimensione privata, non integra una persecuzione tale da prevedere tutela internazionale.

Invece, quanto alla valutazione della situazione del paese di origine, la censura di inattendibilità del giudizio coglie nel segno relativamente alla mancata indicazione di fonti di conoscenza.

L’indagine del giudice di merito, volta alla conoscenza della situazione esistente nel paese di origine, deve essere basata su fonti (COI), non solo attendibili ma anche aggiornate (Cass. 8819/2020).

La corte di merito invece non indica, se non riferendosi alla propria stessa giurisprudenza, alcuna fonte di conoscenza da cui ha tratto il giudizio sulla situazione del Gambia, con ciò contravvenendo alla regola di giudizio indicata da questa corte.

6. Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

censura attiene alla violazione delle regole circa la valutazione della protezione umanitaria, ed adduce a sostegno della situazione di violazione dei diritti umani in Gambia una serie di pronunce giurisprudenziali di merito favorevoli, e, per altro verso, rileva che alcuna considerazione è fatta della sua situazione soggettiva.

Il motivo è fondato.

Il permesso soggiorno per motivi umanitari è fondato su circostanze ostative al rimpatrio che consistono, da un lato, nella situazione soggettiva del richiedente, ossia nel livello di integrazione da questi raggiunto, e pertanto nella tutela della sua vita privata, che potrebbe essere distrutta dal rimpatrio; per altro verso dalla situazione del paese di origine, che, se caratterizzata dalla violazione dei diritti fondamentali, è causa ostativa al rimpatrio.

ricorrente aveva addotto indicazioni circa il suo inserimento in Italia, e comunque prospetta una situazione del Gambia tale da potersi definire di violazione sistematica dei diritti umani; mentre, a fronte di tali allegazioni, la corte di merito non ha compiuto alcun accertamento né in un senso né nell’altro.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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