LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29337/2019 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
K.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1402/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. K.L., cittadino del Senegal (Casamance), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(e) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. Il richiedente dedusse a fondamento delle proprie ragioni di aver lasciato il Senegal a causa dell’evidente pericolo per la sua incolumità, stante la difficile situazione presente nella regione del Casamance, caratterizzata da scontri e aggressioni alla popolazione da parte dei ribelli.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento K.L. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli, che con ordinanza del 27 novembre 2017 rigettò il reclamo.
3. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1402/2019, pubblicata il 12 marzo 2019, ha accolto parzialmente l’appello proposto da K.L. avverso la pronuncia del Tribunale, riconoscendo al ricorrente la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e segg..
La Corte ha ritenuto potersi configurare la nozione di grave danno che giustifica la protezione sussidiaria stante la presenza di minaccia generale e indiscriminata messa in atto dai ribelli nei confronti di tutti i residenti della zona del Casamance, secondo quanto risulta da fonti come Amnesty International (2015-2016) e *****.
4. Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
CONSIDERATO
che:
5. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” in quanto non sarebbe sussistente nel Casamance una situazione di violenza indiscriminata tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria. Ciò sarebbe avvalorato da fonti risalenti al 2018 secondo cui gli episodi di violenza presenti in Casamance sarebbero riconducili a schermaglie occasionali ma non a una conflittualità generalizzata.
Il motivo è inammissibile in quanto richiede una rivalutazione dei fatti accertata dai giudici di merito e preclusa al giudice di legittimità.
La Corte d’appello ha invero correttamente adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, fondando la propria decisione su fonti ufficiali e aggiornate al momento della decisione ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e tale giudizio non è sindacabile in questa sede.
6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022