LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35068/2019 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
T.Y.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 769/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 20/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. T.Y., cittadino del Mali, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. Il richiedente dedusse a fondamento delle sue ragioni di aver lasciato il Mali per il timore di esser ucciso dai berretti verdi, responsabili del golpe del 2012, i quali lo cercavano ritenendolo membro della fazione opposta, i berretti rossi. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento T.Y. propose ricorso dinanzi il “Tribunale di Ancona, che con ordinanza 736/2016 del 15 giugno 2016 rigettò il reclamo. Con sentenza n. 1347/2017, la Corte d’appello di Ancona dichiarò l’inammissibilità dell’appello in quanto presentato tardivamente e con atto di citazione.
3. Detta ordinanza veniva impugnata con ricorso alla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 19823/2018, cassava la sentenza e rinviava per la valutazione nel merito alla stessa Corte in diversa composizione.
T.Y. riassunse la causa in appello avverso l’ordinanza 737/2016, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, di quella umanitaria.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 769/2019, pubblicata il 20 maggio 2019, ha confermato l’ordinanza del Tribunale nella parte relativa al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, mentre ha accolto la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria.
La Corte ha ritenuto sussistere una generale situazione di instabilità in Mali, dovuta alla situazione di stabilizzazione post conflitto che ha portato alla declatoria dello stato di emergenza sino al 31.10.2019.
4. La sentenza è stata impugnata per cassazione dal Ministero dell’Interno con ricorso fondato su un unico motivo.
CONSIDERATO
che:
5. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vigenti ratione temporis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La Corte d’appello avrebbe considerato in maniera generale e astratta la situazione di temporanea instabilità presente nel paese d’origine del richiedente senza valutare in alcun modo la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente.
Il motivo è inammissibile, in quanto volto a richiedere una valutazione dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità.
Il motivo si risolve nella sostanziale richiesta di riesame degli elementi istruttori valutati dai giudici di merito, non accompagnata dalla precisa indicazione dei fatti decisivi omessi né dalla allegazione di fonti, diverse da quelle utilizzate dalla Corte d’appello, tali da poter condurre a una diversa decisione e all’accoglimento della domanda. Inoltre la sentenza impugnata evidenzia le criticità del Mali (pag. 8 sentenza impugnata) e motiva sulla concessione del permesso per motivi umanitari sulla base del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. La Corte ha, infatti, ritenuto sulla base delle informazioni reperibili che la situazione del Mali, pur non essendo connotata da situazioni di conflitto armato o di situazioni di anarchia, e caratterizzata da una fase di stabilizzazione post conflitto che ha portato a prorogare lo stato di emergenza che testimonia la sussistenza di impedimento oggettivo al rimpatrio. Ha pertanto riconosciuto la sussistenza di seri motivi per il rilascio della misura di protezione residuale costituita dal permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.
Pertanto il motivo di ricorso non centra la ratio decidendi in quanto nella sentenza non tratta dell’integrazione del ricorrente perché, come detto, si fonda sulla predetta norma.
6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022