LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32011/2019 proposto da:
K.A.R., rappresentato e difeso dall’avv.to ELISA SFORZA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 4142/2019, depositato il 14/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. K.A.R., proveniente dal Pakistan, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4 bis. Lamenta che, contrariamente a quanto predicato dalla norma richiamata, la sua audizione era stata affidata ad un G.O.T. il quale aveva provveduto anche alla integrazione documentale, rimettendo poi la causa al collegio (del quale non faceva parte) che aveva deciso la controversia.
1.1. Assume che ciò aveva determinato un vulnus nella regolarità del contraddittorio con conseguente nullità della decisione.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. La questione, oggetto della censura proposta, è stata recentemente risolta dalle sezioni unite di questa Corte che, componendo un contrasto precedentemente insorto, ha avuto modo di chiarire che “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta. (cfr. Cass. SU 5425/2021).
2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Lamenta, in particolare, l’errato ed omesso utilizzo dei criteri rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, nonché l’omessa valutazione della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente ed, in particolare, il quadro delle condizioni socioeconomiche e dell’ordinamento giuridico del paese di origine che deve essere affidata ad una valutazione ben diversa da quella operata dal giudice per la decisione sulle altre forme di protezione internazionale in relazione alle quali le Fonti informative da consultare ha un oggetto del tutto differente.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Il Tribunale, infatti, ha respinto la domanda sulla specifica fattispecie limitandosi ad escludere assertivamente la presenza di una condizione di vulnerabilità ed omettendo di fondare tale giudizio su una valutazione delle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, condizioni che costituiscono un fondamentale parametro di riferimento per lo svolgimento di un corretto giudizio di comparazione.
2.3. Il percorso argomentativo della Corte, infatti, è del tutto privo di un riferimento a C.O.I. attendibili ed aggiornate sulle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine: si evidenzia, inoltre, che le argomentazioni spese dal Tribunale sul giudizio di comparazione risultano contraddittorie in quanto si assume, senza alcun concreto riferimento ad alcuna fonte informativa attendibile ed aggiornata concernente il livello di tutela dei diritti fondamentali, che “all’esito del confronto fra l’elemento soggettivo – relativo al richiedente – e quello oggettivo, relativo alla generale violazione dei diritti umani nel paese di provenienza, pur sempre collegato però alla vicenda personale del richiedente non risultano emergere aspetti che sconsiglino il rientro nel paese di origine” (cfr. pag. 10 del ricorso). L’assenza di un preciso riferimento alle fonti ed al significato della “generale violazione dei diritti umani” consente di ritenere che il giudizio di comparazione sia stato compiuto in modo inidoneo, mancando del tutto il principale elemento di raffronto e cioè le informazioni sulle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese e nella regione di provenienza del richiedente asilo.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta il travisamento del contenuto della documentazione medica depositata a sostegno della domanda di protezione umanitaria.
3.1. La censura è inammissibile perché è priva di rubrica e difetta, pertanto, di specificità, non essendo riconducibile a nessun vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., norma che caratterizza, attraverso l’obbligo di critica vincolata, il giudizio di cassazione.
4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo, e la sentenza, in parte qua, cassata con rinvio al Tribunale di Bologna che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto:
“in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio: a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire mediante integrazione istruttoria officiosa da parte del giudice, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;
“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”.
Il Tribunale di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte;
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo.
Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022