LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 833/2016, proposto da:
D.S.C., rappresentata e difesa dall’avv.to Pietro Anello, con quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pò, n. 102, presso lo studio legale tributario Anello & Patners, giusta mandato di cui alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18 luglio 2018;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 915/6/2015 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, depositata il 14/09/2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.
RITENUTO
che:
D.S.C. impugnò l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno di imposta 2008, con il quale l’Agenzia delle entrate determinato un maggior reddito, ai fini IRPEF, rispetto a quello dichiarato dalla contribuente.
La Commissione Tributaria provinciale di Chieti, con sentenza n. 190/3/13 accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle entrate impugnò tale decisione innanzi alla Commissione tributaria Regionale dell’Abruzzo (di seguito, per brevità, CTR) che accolse l’appello.
Avverso la sentenza della CTR, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente; l’Agenzia delle Entrate ha presentato “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
In prossimità dell’udienza camerale del 27/10/2021, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c., chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per fatti successivi alla proposizione del ricorso, quali la definizione agevolata della lite a seguito di adesione della contribuente, come da D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
CONSIDERATO
che:
L’esame del ricorso è precluso dal sopravvenire della mancanza del relativo interesse.
Con la memoria depositata ex art. 380 bis-1 c.p.c., la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito di adesione alla definizione agevolata, come da D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha allegato alla memoria i documenti attestanti l’adesione alla definizione agevolata (domanda di definizione agevolata del *****, modello di pagamento degli importi dovuti).
Ritiene il Collegio di far proprio l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell’interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò per effetto dell’evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria ex art. 380- bis-1 c.p.c..
L’inammissibilità che ne consegue origina, dunque, da un fatto che se è inidoneo a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, è invece, idoneo a dichiarare il ricorso non più ammissibile.
Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenienza del condono, dell’adesione del contribuente e del successivo pagamento del dovuto.
Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse all’impugnazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022