LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36658/2019 proposto da:
B.M., rappresentato e difeso dall’avv.to Antonino Ciafardini, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI n. 5059/2019, depositata il 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. B.M., proveniente dal Bangladesh, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bari che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per motivi legati ad un gravissimo alluvione che aveva distrutto il villaggio, lasciandolo privo di ogni sostentamento e possibilità di sopravvivenza in ragione del fatto che aveva contratto un ingente prestito che non avrebbe potuto rimborsare e per il quale aveva subito possibili ritorsioni.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.
2. In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, la nullità della sentenza per motivazione carente, contraddittoria ed apparente non essendo percepibile il fondamento della decisione, perché recanti argomentazioni inidonee, contraddittorie ed illogiche per giustificare il rigetto dei gravame.
2.2. Il motivo è inammissibile in quanto deduce un vizio non più esistente, visto che a seguito della riforma introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012, non è più consentito criticare la motivazione, essendo denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
2.3. Ne’ la motivazione può dirsi apparente, emergendo un compiuto (sia pur sintetico) iter logico, certamente al di sopra della sufficienza costituzionale.
2.4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 5, comma 6 TUI per non avere “la Corte” riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari per la concessione della relativa tutela, con vizio della sentenza impugnata, in parte qua ex art. 134 c.p.c., n. 2, per motivazione contraddittoria ed apparente, non essendo percepibile il fondamento della decisione.
2.5. Il motivo è inammissibile sotto due concorrenti profili.
2.5.1. Premesso che la rubrica critica il provvedimento di una “Corte”, laddove il decreto impugnato è stato emesso dal “Tribunale” (lasciando con ciò intendere che le argomentazioni prospettate possano essere riferite ad un diverso provvedimento), si osserva, in primo luogo, che la censura non ha colto la ratio decidendi della statuizione di rigetto, fondata sulla circostanza che il ricorrente non era comparso all’udienza fissata per il rinnovo della sua audizione, con ciò manifestando disinteresse per il procedimento (cfr. pag. 2 penultimo cpv.), ratio che non risulta affatto contestata; a ciò si aggiunge che per il resto la doglianza è del tutto generica in quanto manca ogni allegazione sugli elementi che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare o avrebbe erroneamente valutato (ci si limita ad affermare che “la Corte avrebbe dovuto valutare la condizione personale dell’odierno esponente che si trova nell’impossibilità di fare ritorno in patria con riferimento alle circostanze attinenti alla sua incolumità”, con ciò non allegando nulla né in relazione alla sua condizione individuale né in relazione al contesto del paese di origine e di rimpatrio).
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022