Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1463 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 36859/2019 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’avv.to Franco Beretti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Protezione Internazionale Foggia, Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI n. 5055/2019, depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.N., proveniente dal Pakistan, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Bari che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto aveva perduto, in patria, tutte le fonti di sostentamento, visto che un alluvione aveva distrutto la proprietà ed il bestiame con i quali svolgeva l’attività di contadino. Ha aggiunto di aver lasciato moglie e figli in patria occupandosi del loro mantenimento con le risorse reperite in Italia.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

2. In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

3. Con unico motivo di ricorso, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 5, comma 6 TUI e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, con riferimento al rigetto della protezione umanitaria.

3.1. Assume al riguardo che il Tribunale aveva respinto la domanda assumendo che egli aveva manifestato disinteresse per il giudizio, attesa “la mancata comparizione del ricorrente all’udienza fissata D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 11, lett. a)” e che tale motivazione si poneva in contrasto con la circostanza che era stata chiesto dal difensore, impossibilitato ad essere presente quel giorno, un rinvio dell’udienza di cui non era stato dato atto; che sull’assenza era stata erroneamente fondata la motivazione del rigetto; che tale decisione non teneva conto delle condizioni del paese di origine sulle quali non c’era stato alcun accertamento: né tanto meno era stato adempiuto il dovere istruttorio officioso, visto che non erano state acquisite COI attendibili ed aggiornate, espressamente richiamate (Easo 2019) nel ricorso, sia in relazione alla insicurezza esistente nel paese, sia alla diffusa povertà.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. Dall’esame del fascicolo prodotto nel presente giudizio, non è riscontrabile la presenza del documento indicato in calce al ricorso e cioè la richiesta di rinvio dell’udienza di comparizione (cfr. pag. 6 ricorso: Allegato 2) comunicazione di avviso di assenza dall’udienza de 9.10.2019): la censura, pertanto, non si confronta con la ratio decidendi de decreto fondata sull’incidenza – rispetto alla valutazione di credibilità del racconto – del disinteresse manifestato dal ricorrente alla partecipazione al giudizio, vista la sua assenza all’udienza di comparizione, fattore che ricade sulla vantazione di credibilità del racconto rispetto allo sforzo per circostanziare la domanda.

3.4. Inoltre, si rileva che nessuna allegazione specifica è stata articolata al fine di contrastare la statuita assenza di vulnerabilità, con riferimento alla protezione umanitaria, carenza che rende del tutto priva di specificità la censura riferita alla mancanza del giudizio di comparazione.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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