LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37039/2019 proposto da:
D.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Clementina Di Rosa, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 9055/2019, depositata il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. D.A., proveniente dalla Guinea Conakry, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata In tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese avendo subito un attacco presso la sua scuola essendosi trovato al centro di una manifestazione politica per le imminenti elezioni legislative. Veniva, dunque, malmenato in quanto era stato scambiato con altro manifestante ed aveva deciso di fuggire in Mali per poi continuare la sua fuga verso l’Italia per salvarsi da altre persecuzioni, 2. li Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
1.1. Assume che il Tribunale aveva erroneamente valutato l’assenza, nella vicenda narrata, dei presupposti per il riconoscimento delle due protezioni maggiori richieste in relazione alle condizioni del paese di origine del quale riporta C.O.I. (cfr. pag. 16 del ricorso) che dimostravano l’aggravamento delle condizioni socio politiche interne.
1.2. Il motivo è inammissibile per la totale genericità delle allegazioni prospettate, essendosi limitato ad enunciare il testo delle norme che disciplinano nel complesso la fattispecie ed a riportare le informazioni sulle condizioni del paese di origine, senza tuttavia indicare gli errori che il Tribunale aveva, in thesi, commesso e limitandosi ad affermare che apparivano evidenti i vizi del decreto oggetto del giudizio di legittimità.
2. Con il secondo motivo, deduce, ancora, la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. in relazione alla protezione umanitaria. Lamenta che non era stata esaminata correttamente l’estrema situazione di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva. Anche tale motivo è generico, meramente enunciativo e privo di concreti riferimenti alla condizione di vulnerabilità individuale del ricorrente al fine di contrapporre alla decisione le allegazioni prospettate e di consentire a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato: la censura, in tal modo conformata, deve dunque dichiararsi inammissibile.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, nonché omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria. Lamenta che non sarebbero state indicate le COI aggiornate sulle quali fondare l’accertamento delle condizioni del paese di origine.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. La motivazione resa, infatti, è correttamente fondata su COI attendibili ed aggiornate (Easo 2018: cfr. pag. 5 del decreto impugnato) mentre quella indicata dal ricorrente non è idonea ad ottenere una diversa decisione della controversia, trattandosi del sito del Ministero degli Esteri “*****” preposto a finalità turistiche il quale, ove non sia corroborato da altre fonti, non è idoneo allo scopo (cfr. Cass. 10834/2020; Cass. 8819/2020).
4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: assume che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare elementi fattuali di indiscutibile rilevanza con riferimento all’art. 5, comma 6 T.U.I..
4.1. Il motivo è inammissibile, non essendo stato indicato il fatto storico, principale o secondario, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare: la censura, infatti, è meramente enunciativa e maschera un generica richiesta di rivalutazione di merito delle emergenze processuali.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022