Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.1470 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18375/2016 proposto da:

O.T., elettivamente domiciliato in Roma Piazza XXI Aprile 11, presso lo studio dell’avv. SALVATORE ALBERTO ROMANO, che lo rappresenta e difende insieme all’avo. MARKUS VON ZIEGLAUER;

– ricorrenti –

contro

O.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRUNER MICHAEL;

– ricorrente incidentale –

O.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2016 della CORTE D’APPELLO SF.Z.DIST. DI BOLZANO, depositata il 14/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale – nel procedimento per la determinazione dell’assuntore del maso chiuso “*****” in P.T. *****, promosso da O.M. nei confronti dei coeredi di O.A., deceduto ab intestato il 20 aprile 2007, lasciando eredi i figli O.M., E. e T. e il coniuge B.R. (deceduta nel corso della causa di merito, lasciando a sua volta erede gli stessi figli) – è stata dichiarata inammissibile la domanda del convenuto T.O., il quale, nel costituirsi nel giudizio, aveva chiesto di essere nominato assuntore del maso chiuso. La Corte d’appello ha rilevato che il convenuto, costituendosi, non aveva chiesto lo spostamento della prima udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c., comportando tale omissione, appunto, l’inammissibilità della domanda. Secondo la stessa corte di merito, l’inammissibilità della originaria domanda riconvenzionale comportava l’inammissibilità della identica domanda proposta dal richiedente in autonomo giudizio poi riunito a quello promosso da O.M. (la corte territoriale ha ravvisato una ulteriore ragione di inammissibilità della domanda riconvenzionale nel mancato esperimento del tentativo di conciliazione).

La Corte d’appello, pertanto, ha confermato la decisione del tribunale nella parte in cui determinava l’assuntore del maso nella persona di O.M., che aveva promosso il procedimento; ha confermato inoltre, rigettando le reciproche impugnazioni, la determinazione del prezzo di assunzione operata dal Tribunale di Bolzano.

Per la cassazione della sentenza T.O. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

O.M. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, entrambi affidati a un unico motivo.

O.E. rimane intimata.

Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente, è palesemente infondata. 369 c.p.c., impone al ricorrente di indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, non pure il tipo di rinvio derivante dal loro eventuale accoglimento. A tanto provvede d’ufficio la Suprema Corte, senza che sia necessaria una richiesta del ricorrente. La presenza di un’indicazione in tal senso nel ricorso è del tutto irrilevante, così come è irrilevante che sia richiesto un rinvio diverso da quello pertinente nel singolo caso.

2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione della Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, artt. 14, 18, 20, 22, 24 e 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che il giudice, una volta che sia stato richiesto di determinare l’assuntore del maso chiuso, deve verificare d’ufficio i requisiti e l’attitudine di tutti i coeredi, senza necessità di espressa domanda riconvenzionale da parte dei convenuti.

3. Il motivo è fondato. Il maso è una unità fondiaria inscindibile, che deve mantenere la sua integrità nei trasferimenti inter vivos o mortis causa (Cass. n. 2983/2012).

Nel caso di successione testamentaria è consentito al de cwius di designare, a titolo di erede o a titolo di legatario, l’assuntore del maso e di fissare il prezzo di assunzione.

Nel caso di successione legittima è consentito ai coeredi di accordarsi in merito a chi debba assumere il maso e in merito al prezzo di assunzione del maso. Nell’ipotesi in cui i successori legittimi non raggiungano un accordo, l’assuntore è determinato dall’autorità giudiziaria su istanza anche di uno solo dei coeredi; l’autorità giudiziaria decide in base all’ordinamento di preferenza espressamente stabilito dalla L. n. 17 del 2001, art. 14, previo parere della commissione locale per i masi chiusi. Se nessuno dei coeredi soddisfi le condizioni indicate, quale assuntore viene scelto, sentiti i coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, chi dimostri di possedere i migliori requisiti per la diretta conduzione del maso chiuso (art. 14, comma 2). Qualora la persona determinata dall’autorità giudiziaria non voglia farsi carico dell’assunzione del maso, la preferenza passa agli altri coeredi, sempre secondo l’ordine indicato (art. 14, comma 3).

L’assuntore diventa debitore della massa ereditaria del valore del maso chiuso, determinato o concordato; nella divisione ereditaria deve comprendersi, in surrogazione del maso, l’importo posto a carico dell’assuntore (art. 26, comma 1) (Cass. n. 3498/1972).

Tutti i giudizi sulla determinazione dell’assuntore del maso e sul prezzo di assunzione si svolgono secondo il rito del lavoro. La proposizione del giudizio deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Ripartizione provinciale agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46.

4. Risulta chiaramente dalla legge che, in caso di successione intestata, l’autorità giudiziaria, nella scelta dell’assuntore, è tenuta a rispettare il criterio di preferenza stabilito dalla norma. Questo vuol dire che l’istanza del promotore del procedimento, di essere nominato assuntore, pure in assenza di altre richieste, è accolta solo se costui dimostri di averne diritto. L’applicazione dei criteri legali potrà portare a identificare, quale assuntore del maso, anche uno dei coeredi il quale non abbia formulato alcuna istanza, salvo il rifiuto del prescelto con la conseguenza già vista.

E’ perfettamente concepibile, nell’ambito di tale sistema, che il coerede che introduca il procedimento si limiti a chiedere che sia determinato l’assuntore, senza contemporaneamente sostenere di essere lui l’avente diritto. Ma se è vero che la domanda inziale potrebbe anche esaurirsi nella generica richiesta di determinare l’assuntore, è coerente riconoscere che la richiesta eventuale del ricorrente, di essere il preferito in base ai criteri legali, non fa parte del contenuto essenziale della domanda che introduce il procedimento, pur potendo condizionarne l’esito. Analogamente chi è convenuto nel procedimento, se chieda a sua volta di essere designato quale assuntore del maso, non propone una domanda riconvenzionale contrapposta a quella del ricorrente, ma formula una richiesta che configura un’articolazione dell’unitaria istanza, rivolta all’autorità giudiziaria, di determinare l’assuntore del maso secondo l’ordine legale di preferenza. E’ utile proporre un confronto con la domanda di divisione giudiziale di un bene indivisibile. La diversa natura dei procedimenti (cfr. Cass. n. 3498/1972) non fornisce argomento per disconoscere la similitudine fra le vicende sotto il profilo sostanziale e processuale. La domanda di divisione giudiziale del bene indivisibile, seppure accompagnata dalla richiesta dell’attore di attribuzione del medesimo, è comunque comune a tutti i compartecipi (Cass. n. 6387/1980; n. 15504/2018). E’ pacificamente consentito che l’istanza di attribuzione della cosa indivisibile sia avanzata nel corso del giudizio anche da chi non propose la domanda di divisione (Cass. n. 24174/2021: n. 3497/2021). A un attento esame, nel caso della richiesta di designazione dell’assuntore del maso chiuso, tale carattere necessariamente comune dell’istanza iniziale emerge con maggiore evidenza rispetto alla domanda di divisione giudiziale del bene indivisibile. Invero, mentre nell’ambito della normativa di cui all’art. 720 c.c., l’espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell’attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota (Cass. n. 11769/1992), nel caso della determinazione dell’assuntore del maso, la disciplina legale, come anticipato, rende configurabile l’eventualità che il giudice indichi quale assuntore uno dei coeredi che non abbia avanzato alcuna pretesa (salvo il rifiuto del designato).

5. La Corte d’appello, in contrasto con la natura del procedimento quale emerge dal sistema della legge, ha ritenuto invece che l’istanza del coerede convenuto nel procedimento, di essere il titolare del diritto nell’assunzione del maso, fosse una vera e propria domanda, la quale, in quanto contrapposta a quella della ricorrente, avrebbe dovuto essere proposta secondo le forme della domanda riconvenzionale. E’ stato chiarito che l’istanza del convenuto, al pari di quella del ricorrente, non ha natura di domanda, ma costituisce articolazione dell’unica domanda, comune a tutti i coeredi, di determinare l’assuntore del maso.

6. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale: del secondo motivo, con il quale si censura la statuizione del giudice d’appello, laddove questo ha riconosciuto che l’inammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio preventivamente proposto comportava l’inammissibilità della stessa domanda proposta autonomamente; del terzo motivo, riguardante la determinazione del prezzo di assunzione del maso; del quarto motivo, riguardante l’applicazione dell’ordine di preferenza ai fini della determinazione dell’assuntore.

L’accoglimento del primo motivo comporta inoltre l’assorbimento del ricorso incidentale, affidato a un unico motivo volto a censurare la decisione nella parte riguardante la determinazione del prezzo di assunzione; e del ricorso incidentale condizionato, con il quale si sostiene che, seppure la domanda del ricorrente fosse ammissibile, l’istanza della controricorrente dovrebbe comunque essere preferita.

7. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale (assorbito il resto), la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

“La richiesta del coerede, convenuto nel procedimento instaurato per la determinazione dell’assuntore del maso in caso di successione legittima ai sensi della L. n. 17 del 2001, della Provincia Autonoma di Bolzano, di essere il titolare del diritto all’assunzione, non costituisce domanda riconvenzionale, ma configura, al pari dell’analoga richiesta eventualmente proposta dal coerede che abbia introdotto il procedimento, un’articolazione dell’unitaria istanza, rivolta all’autorità giudiziaria, di determinare l’assuntore del maso secondo l’ordine legale di preferenza. Essa, quindi, non soggiace alle forme e ai termini previsti dagli artt. 416 e 418 c.p.c.”.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e i ricorsi incidentali; rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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