Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1478 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7278-2021 proposto da:

P.Z., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1196/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto da P.Z., proveniente dal Pakistan, avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso tutte le domande concernenti la protezione internazionale e quella umanitaria.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, corredati da memoria; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Il cittadino straniero aveva narrato di essere fuggito dal Pakistan perché, a seguito di contrasti insorti tra la sua famiglia e quella della fidanzata del fratello, famiglia che ostacolava il fidanzamento, vi erano state minacce e denunce, culminate nell’uccisione di suo padre e di suo fratello.

La Corte di appello non lo ha ritenuto credibile per l’imprecisione delle dichiarazioni e l’illogicità dei fatti narrati. Ha, quindi, escluso la ricorrenza dei presupposti per ogni forma di protezione.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 4 e 5 e art. 14, lett. b) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per essere la Corte di merito venuta meno al suo dovere di indagine istruttoria, anche d’ufficio, ed avere respinto la domanda di protezione sussidiaria (lett. b) senza compiere riscontri su quanto riferito circa la diffusione del delitto d’onore in Pakistan e sulla possibilità di ottenere tutela statuale effettiva e non temporanea, qualora un soggetto sia vittima di tali violenze o rivendicazioni familiari, e senza nemmeno applicare i criteri legali tipizzati per tale valutazione. Si duole anche del mancato ascolto, nonostante fosse stato richiesto.

Il motivo è in parte inammissibile perché sollecita il riesame del merito. Invero, è proprio la ritenuta non credibilità ad avere comportato l’esclusione dell’attivazione del potere istruttorio nei sensi indicati dal ricorrente, senza che questi abbia, peraltro, indicato fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame, concernenti le dichiarazioni circa le ragioni di fuga che avrebbero potuto condurre ad opposte conclusioni.

E’ infondato per quanto concerne la mancata audizione, che è stata motivata dalla Corte di appello. Va ricordato che “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.” (Cass. n. 21584/2020) e nessuno dei casi indicati ricorre nella fattispecie in esame.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere la Corte di merito respinto la domanda di protezione sussidiaria (lett. c) escludendo la ricorrenza di una minaccia alla vita dei civili per violenza indiscriminata, sulla scorta di COI obsolete, risalenti al 2015.

Il motivo è inammissibile perché le informazioni sulla situazione socio/politica del Pakistan – contrariamente a quanto assume il ricorrente – giungono sino al luglio 2018; la censura, inoltre, si connota di genericità, poiché non indica fonti o fatti il cui esame avrebbe potuto condurre ad opposte conclusioni.

3. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (segnatamente, compressione dei diritti umani in Pakistan, lasso di tempo trascorso tra l’espatrio, travagliato attraversamento dell’area balcanica e documentata integrazione in Italia) decisivi per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito, senza indicare alcun elemento individualizzante sintomatico di una personale condizione di vulnerabilità, che è stata invece esclusa dalla Corte di appello, in linea con l’orientamento di questa Corte che richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. nn. 23778/2019, 1040/2020), così come è stata esclusa la ricorrenza dell’integrazione in Italia, di guisa che non vi è spazio, rispetto a quanto accertato in fase di merito per applicare i principi espressi da Cass. S.U. n. 24413/2021.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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