Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1479 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6212-2021 proposto da:

B.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CROTONE;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1185/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto da B.A., proveniente dal Gambia, avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso tutte le domande concernenti la protezione internazionale e quella umanitaria.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con sette mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Il cittadino straniero aveva riferito di essersi allontanato dal Gambia per timore di subire ritorsioni anche da parte dello zio I. in ragione della sua omosessualità, raccontava altresì di essere divenuto cristiano e poi ateo e di avere subito ostracismi.

La Corte di appello, dopo avere premesso che il gravame concerneva solo le domande di protezione sussidiaria e umanitaria, ha valutato il racconto del richiedente, ritenendolo non credibile in ordine alle ragioni di fuga, perché lacunoso ed approssimativo in merito alla dedotta omosessualità, ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in sette motivi.

Il primo contesta l’affermazione della Corte di appello, secondo la quale non sarebbe stato proposto gravame per la domanda di rifugio; il secondo concerne la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatti dedotti per illustrare le ragioni della fuga, dotati di autonomo rilievo per l’accertamento della vulnerabilità (conversione al cristianesimo e poi svolta atea, evasione dalla prigione dove era rinchiuso); il terzo riguarda la mancata audizione in sede giudiziaria, nonostante la esplicita richiesta; il quarto riguarda la violazione dei parametri di valutazione della credibilità; il quinto la violazione del dovere di cooperazione istruttoria in merito alle condizioni socio/politiche del Gambia, desunte – a dire del ricorrente – da fonti obsolete e descrittive di fatti privi di attualità perché la sentenza non ha tenuto conto del mutamento intervenuto sin dal 2017 alla Presidenza della Repubblica; il sesto lamenta la mancata considerazione della deduzione in merito al rischio di subire un grave danno, rilevante al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria; il settimo lamenta la mancata considerazione della vulnerabilità conseguente alla condizione di omossessuale, oltre che dell’inserimento sociale in Italia, che sostiene di avere documentato.

2. I motivi primo e secondo sono fondati, a ciò consegue l’assorbimento dei motivi terzo e quarto; i motivi quinto e sesto sono fondati, a ciò consegue l’assorbimento del settimo.

3. La decisione impugnata ha ritenuto erroneamente che non fosse stato proposto appello in merito alla richiesta di rifugio; ha esaminato solo in parte le dichiarazioni del richiedente, pur prospettanti autonome ragioni di timore in vista del rientro nel Paese di origine, diverse dalla asserita (e non creduta) condizione di omosessuale; infine, non ha valutato le condizioni sociopolitiche del Gambia, alla luce di report aggiornati.

4. In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo, assorbiti i motivi terzo e quarto, e vanno altresì accolti i motivi quinto e sesto, assorbito il settimo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, attesa la necessità che questa provveda ad una nuova compiuta valutazione delle domande proposte e del narrato del ricorrente, con pieno esercizio dei poteri istruttori officiosi che si rendano necessari anche in merito alle condizioni socio politiche del Paese di origine, oltre che alla liquidazione delle spese di legittimità anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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