Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1483 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3842-2021 proposto da:

B.I.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ANTONELLA ROTONDO, ERNESTO DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4081/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 27 novembre 2020, la quale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 17.11.2017 che aveva respinto la domanda di B.I.N., cittadino del Ghana, per il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, umanitaria;

– che il giudice di secondo grado ha evidenziato che l’atto di appello non conteneva l’indicazione degli estremi dell’ordinanza impugnata, non altrimenti individuabile; a pag. 20 conteneva un unico riferimento all’ordinanza impugnata – che non risultava prodotta in copia – e che a sostegno della domanda era stata narrata la vicenda di altro soggetto, tal T.M., nativo del Bangladesh;

– che il Ministero intimato non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

CONSIDERATO

1. che con un unico motivo è stato dedotto dal ricorrente vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto storico e contraddittorietà ed illogicità della motivazione;

che il ricorrente, oltre ad affermare di aver depositato copia dell’ordinanza di primo grado presso la cancelleria del giudice d’appello in data 23.11.2017 e di aver identificato l’ordinanza impugnata con il n. di RG del giudizio incardinato in primo grado (RG n. 20748/2016), ha dedotto che nel corso dell’intero atto di appello aveva riportato il riferimento narrativo alla sua storia personale, ma, per mero errore materiale, nella parte finale dell’atto di appello, veniva citato ” T.M., migrante del Bangladesh”;

2. che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;

– che, infatti, a prescindere dal deposito della copia della ordinanza impugnata di primo grado o dalla indicazione degli estremi identificativi della stessa, l’allegazione del ricorrente secondo cui nell’intero atto di appello sarebbe stato riportato il riferimento narrativo alla sua storia personale è meramente assertivo, non essendo stato riportato nel ricorso per cassazione alcuno stralcio dell’atto di appello idoneo a documentare quanto affermato; neppure sono stati indicati gli eventuali punti dello stesso atto di impugnazione in cui – contrariamente a quanto evidenziato dal giudice di secondo grado – sarebbe stato fatto espresso riferimento alla sua storia personale, onde consentire a questa Corte di verificare “ex actis” la dedotta specificità dell’atto di appello senza compiere generali (ed inammissibili) verifiche su tutti gli atti (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019);

– che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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