Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1490 del 18/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25378-2020 proposto da:

***** SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO CASERTANO;

– ricorrente –

contro

FIRST SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3073/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/6/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza notificata il 13 maggio 2019, dichiarava il fallimento di ***** s.r.l. su istanza di First s.r.l..

2. La Corte d’appello di Roma dichiarava l’improcedibilità del reclamo proposto da ***** s.r.l. avverso tale statuizione, dato che il relativo ricorso era stato depositato soltanto il 13 giugno 2019, quando il termine previsto dall’art. 18, comma 1, L. fall. era oramai perento.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 25 giugno 2020, ha proposto ricorso ***** s.r.l., prospettando due motivi di doglianza.

L’intimata First s.r.l. non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita.

La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità, sulla base di una valutazione della statuizione impugnata.

Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare (Cass. 27540/2017).

Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto riporta la data del 12 giugno 2019, nonostante che la sentenza impugnata sia stata depositata il 25 giugno 2020.

Una simile procura difetta, quindi, del requisito di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., sicché risulta inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore che si sia dichiarato legittimato da una simile procura.

4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

La mancata costituzione in questa sede della parte intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472