Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1491 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31298-2020 proposto da:

***** SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, presso lo studio dell’avvocato GILDA VOTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

KAISER PETROLI SRL, FALLIMENTO ***** SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1166/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 3/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza depositata in data 24 aprile 2020, dichiarava il fallimento di ***** s.r.l. su istanza di Kaiser Petroli s.r.l..

2. La Corte d’appello di Salerno condivideva la valutazione del primo giudice in merito al fatto che ***** s.r.l. versasse in uno stato di insolvenza e, di conseguenza, rigettava il reclamo proposto dalla medesima compagine, con sentenza pubblicata in data 3 novembre 2020.

3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso ***** s.r.l., prospettando tre motivi di doglianza.

Gli intimati Kaiser Petroli s.r.l. e fallimento di ***** s.r.l. non hanno svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, commi 1 e 2, in quanto il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio in data 14 aprile 2020, ha dichiarato il fallimento in pieno periodo di sospensione e rinvio di tutte le procedure, ivi comprese quelle concorsuali, e la Corte d’appello non ha rilevato d’ufficio la nullità di tale statuizione, presa in un periodo di emergenza sanitaria nazionale.

4.2 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione del principio di pari trattamento ed opportunità, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., tra imprese in crisi nel periodo di emergenza sanitaria da Covid 1 9”, lamenta che la Corte d’appello non abbia rilevato, d’ufficio, la nullità della sentenza di fallimento malgrado il Tribunale non avesse disposto la sospensione della procedura D.L. n. 18 del 2020, ex art. 89, commi 1 e 2; per di più, in questo modo, era stato impedito a ***** s.r.l. di godere, nelle more del giudizio, della possibilità di ristrutturare la propria posizione debitoria, con allungamento dei tempi per la sanatoria e sospensione di tutti i debiti erariali.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale, sovrapponibilità, non sono fondati.

Il D.L. n. 18 del 2020, art. 83 ha disposto, al suo comma 1, il rinvio dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato all’11 maggio dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36) di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari a data successiva, nonché, al suo comma 2, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, precisando poi che si intendono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e, in genere, tutti i termini procedurali.

Il disposto normativo fa testuale riferimento ai termini e non ai processi, di modo che alla sospensione per ragioni pandemiche così disposta non si applica l’art. 298 c.p.c., comma 1, secondo cui “durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento”.

Il che significa che durante il periodo di sospensione le parti ed il giudice rimanevano esentati dal rispetto dei termini (ordinatori o perentori) previsti per il compimento di atti o per il deposito di provvedimenti, ma non era impedito loro di depositare egualmente atti e provvedimenti.

Giova aggiungere, da ultimo, che la lite era stata assunta in decisione dal Tribunale in epoca antecedente all’8 marzo 2020 (nel senso registrato dalla Corte di merito a pag. 8 della sentenza impugnata), sicché non trova applicazione al caso di specie il disposto del D.L. n. 23 del 2020, art. 10, comma 1, a mente del quale sono improcedibili tutti i ricorsi ex artt. 15 e 195 L. fall. e D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 3, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

6. Il secondo motivo di ricorso si duole della mancata osservanza del D.L. n. 18 del 2020, art. 62: la Corte d’appello – sottolinea il ricorrente ha dato rilievo, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, all’esistenza di debiti erariali, malgrado il D.L. n. 18 del 2020, art. 62 avesse disposto la sospensione di tutti i pagamenti erariali, con possibilità di rateizzo.

La Corte d’appello, inoltre, avrebbe dovuto considerare la potenziale possibilità di ***** s.r.l. di far fronte ai propri debiti attraverso il finanziamento ottenuto per l’ammodernamento del distributore di benzina in Cuccano, intervento che avrebbe consentito una maggiore funzionalità e redditività della struttura.

7. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

I debiti erariali a cui il mezzo si riferisce costituiscono soltanto una delle voci della “cospicua e variegata esposizione debitoria” (cfr. pag. 9) di ***** s.r.l. presa in esame dalla Corte di merito.

Ne discende la mancanza di decisività delle censure rivolte a una sola delle componenti della più ampia esposizione debitoria apprezzata dai giudici distrettuali al fine di verificare la sussistenza di una posizione di insolvenza.

Quanto poi all’inadeguata valutazione del finanziamento ottenuto per l’ammodernamento dell’attività di impresa, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto, come nel caso di specie, da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014).

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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