Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1499 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28398-2020 proposto da:

T.M., rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE TADDEI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO BERNARI, 87, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CUPELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SANTARELLI;

– controricorrente –

e contro

F.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 113/2020 del GIUDICE DI PACE di TRENTO, depositata il 17/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTO E DIRITTO

L’avvocato T.M. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 113/2020 del Giudice di Pace di Trento, pubblicata il 17 luglio 2020.

Resiste con controricorso M.G. mentre non ha svolto attività difensive F.E..

Il Giudice di Pace di Trento, in accoglimento dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 proposta da M.G. ed F.E., ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1191/2017 emesso dal medesimo giudice di pace in data 29 dicembre 2017, dichiarando l’incompetenza per valore del giudice che emise l’ingiunzione sul presupposto che il valore della causa dovesse essere dedotto dalla combinazione del petitum e della causa petendi.

Il primo motivo di ricorso dell’avvocato T.M. denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112,167 c.p.c. e art. 28 c.p.c., comma 3. La ricorrente si duole del fatto che nell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta innanzi al giudice di pace era stata eccepita solo l’incompetenza funzionale (essendo competente la Corte di Appello di Trento quale ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, o comunque il Tribunale di Trento) e non anche quella per valore (quest’ultima essendo riportata solo nelle conclusioni), per cui il giudice non avrebbe potuta pronunciare al riguardo d’ufficio.

Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 7,12 e 14 c.p.c., per non aver il giudice di pace dedotto il valore della causa dalla sola somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, abbondantemente inferiore alla soglia dei 5.000 Euro; afferma inoltre la ricorrente che, quand’anche il valore dovesse dedursi dal rapporto obbligatorio che fonda la pretesa, la soglia di valore non sarebbe comunque stata superata.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo, restando assorbito il secondo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il controricorrente M.G. ha presentato memoria.

Si ha riguardo ad opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, che si assume regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14. La domanda monitoria era stata avanzata, ai sensi degli artt. 633 e s.s. c.p.c., al giudice di pace ritenuto dalla ricorrente competente per valore e per territorio ai sensi dell’art. 637 c.p.c..

Il ricorso suppone, tuttavia, in via pregiudiziale la decisione sulla questione dell’applicabilità del procedimento sommario del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 14, nelle controversie su compensi di avvocati appartenenti per valore al giudice di pace.

Il Collegio ritiene, pertanto, che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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