Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1502 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5918/2013 di R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

avv. M.C., quale legale rappresentante pro tempore del CONSORZIO ACQUEDOTTI TRE SORGENTI.

– intimato –

Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 01/30/12, depositata il 10/01/2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore o generale Dott. Vitiello Mauro che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

n 1. Si controverte dell’impugnazione dell’avviso di accertamento per Ires, Irap, Iva, per il 2004, emanato nei confronti dell’avv. M.C., quale legale rappresentante del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti (“Consorzio”); altro atto impositivo d’identico contenuto (la cui opposizione, come si dirà appresso, è stata oggetto di altro giudizio) venne notificato al Consorzio, qualificato, ai fini tributari, come “azienda speciale” soggetta ad Ires, ai sensi dell’art. 87 t.u.i.r., comma 1, lett. b), vigente ratione temporis (attuale art. 73) in ragione della ravvisata insussistenza dei presupposti per l’esenzione fiscale prevista dal successivo art. 88 (attuale art. 74).

2. La Commissione tributaria provinciale di Agrigento accolse il ricorso, con sentenza (n. 54/03/2008) confermata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Sicilia, la quale ha rigettato l’appello dell’ufficio dopo avere qualificato il Consorzio come ente pubblico territoriale, riconducibile ai “consorzi tra enti locali”, che l’art. 88 t.u.i.r., vigente ratione temporis (attuale art. 74), esime dall’obbligazione tributaria.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza d’appello; il contribuente non si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2 1. Con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione di legge: della L. n. 142 del 1990, art. 25 come richiamata dalla L.R. Sicilia n. 48 del 1991; della L. n. 36 del 1996, artt. 8 e 9 (vigente ratione temporis), nonché D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”], l’ufficio premette che è pacifico tra le parti che il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti sia stato costituito per la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi della L. n. 36 del 1994, art. 9, commi 1, 2. Soggiunge che, per la giurisprudenza di legittimità, il servizio idrico integrato ha natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica. Censura, quindi, la sentenza impugnata, secondo cui il Consorzio sarebbe un ente pubblico territoriale (“consorzio tra enti locali”), non soggetto ad imposta sui redditi ex art. 88 (oggi 74) t.u.i.r., e, al riguardo, evidenzia che, ai sensi dell’art. 25, della legge n. 142 del 1990, ai consorzi costituiti nel territorio della Regione Sicilia si applicano le norme previste per le “aziende speciali” con la conseguenza che non trova applicazione l’esenzione soggettiva di cui all’art. 88.

2. Con il secondo motivo (“2. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 73,74 e 143 sotto altro profilo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”), l’ufficio assume che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nel caso di specie si è sicuramente in presenza di un’attività oggettivamente economica, in quanto tale soggetta a tassazione anche in capo ad enti non commerciali, come si evince dalle disposizioni del t.u.i.r. elencate nell’epigrafe della censura.

3. In via preliminare la Corte rileva d’ufficio che in questa causa opera il giudicato esterno costituito dall’ordinanza di altro Collegio di questa sezione tributaria (Cass. 27/12/2018, n. 33506) che, pronunciando sull’impugnazione dell’avviso di accertamento diretto al Consorzio dianzi menzionato, ha affermato che tra le parti è pacifico che si tratta di un “Consorzio tra comuni” e, quindi, di un “Consorzio tra enti locali”, il che comporta l’esenzione da imposta dell’ente; ha accolto il ricorso per cassazione del fisco in ragione del fatto che la C.T.R. aveva ordinato al Consorzio di produrre in giudizio alcuni atti in assenza dei presupposti di cui all’art. 210 c.p.c.; infine, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario del Consorzio.

4. In merito a tale giudicato è sufficiente ricordare quanto chiarito da Cass. 20/04/2016, n. 7888 (cui dà continuità tra le altre Cass. 22/11/2021, n. 35983), ovverosia che “La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’esistenza di un giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, pure nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Ciò in quanto il giudicato è un elemento che non può essere incluso nel fatto e, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ma, mirando a evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive (SS.UU. n. 13916 del 2006; n. 14011/2007; n. 26041/2010; n. 6102/2014).”.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso per cassazione dell’Agenzia.

6. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità a cui il contribuente non ha partecipato.

7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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